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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30455/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Azione revocatoria promossa per ottenere l'inefficacia relativa di una serie di atti dispositivi concernenti immobili (atti notarili italiani e atti presupposti stipulati in Inghilterra). Ifitalia aveva chiesto la revocatoria e, in subordine, l'accertamento di simulazione relativamente a trasferimenti immobiliari che avrebbero pregiudicato la sua posizione creditoria. In primo grado il Tribunale rigettò le domande ritenendo gli atti italiani mera formalizzazione esecutiva di operazioni già compiute secondo il diritto inglese; la Corte d'appello confermò in parte (dichiarando inefficaci i conferimenti relativi alla societa Le Dimore/I Casali di Cetona, ma rigettando la revocatoria degli atti del 10 maggio 2002 e valutando come inammissibile la richiesta di estensione ai titoli inglesi per mutatio libelli). In Cassazione la ricorrente impugnava la decisione denunciando errori di diritto e di valutazione probatoria: in particolare l'omissione del confronto tra gli atti italiani e quelli inglesi e l'erronea qualificazione dell'estensione della domanda come mutatio libelli; contestava inoltre la statuizione sulle spese in relazione a una presunta transazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alle spese (sottolineando l'assenza di prova dell'accordo di compensazione prodotto dalla ricorrente) e ha rigettato il ricorso incidentale; ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso principale (sul piano della prova e dell'ammissibilità dell'estensione della domanda mediante memorie ex art.183 c.p.c.), assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa alla qualificazione e al mancato esame degli atti inglesi e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, impartendo istruzioni sul corretto riparto dell'onere della prova e sull'ammissibilità delle modifiche della domanda introdotte con memorie ai sensi dell'art.183. Ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di cassazione e richiamato l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Norma che disciplina l'azione revocatoria; la Corte richiama che per l'accoglimento è necessario accertare che gli atti dispositivi abbiano pregiudicato il creditore e che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti è del creditore azionante, salvo che il convenuto alleghi fatti impeditivi dei presupposti

  • art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.

    Consente modifiche e integrazioni tramite memorie; la Corte afferma che l'estensione della domanda operata con memorie ex art.183 è ammissibile se rimane connessa alla vicenda sostanziale originaria e non configura mutatio libelli sorprendente per la controparte

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di domande tardive: la Corte conclude che non poteva essere ritenuta inammissibile l'estensione della domanda proposta con memorie ex art.183, quindi la valutazione di inammissibilità ai sensi dell'art.345 non è corretta nel caso

  • art. 306 cod. proc. civ.

    Regola la rinuncia e le spese: la Corte conferma che, in mancanza di diverso accordo documentato, il rinunciante è tenuto al rimborso delle spese e che la Corte d'appello ha potuto statuire in sentenza sulle conseguenze della rinuncia parziale

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali): la Corte ha esaminato i motivi nel quadro dei rimedi di legittimità e ha accolto quelli relativi al difetto di istruttoria e di corretta ripartizione dell'onere della prova

  • art. 112, 115, 132 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione ai principi del processo civile (correttezza istruttoria, onere della prova e motivazione); la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato l'onere probatorio e non ha motivato correttamente l'esclusione dell'esame degli atti inglesi

  • art. 57 legge 31 maggio 1995, n. 218 (dir. int. priv.) e Convenzione di Roma (artt. 3 e 4)

    Richiamati dalla ricorrente in ordine alla determinazione della legge applicabile ai contratti; la Corte ha ritenuto superfluo esaminare nel merito questioni di diritto internazionale privato dopo aver accolto i motivi principali sull'onere della prova e sull'ammissibilità della modifica della domanda

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla producibilità della transazione in cassazione; la Corte osserva che l'atto di transazione doveva essere prodotto tempestivamente in appello e comunque non risulta versato in fascicolo

  • sentenza Sezioni Unite 15 giugno 2015, n. 12310 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la modifica della domanda in corso di causa è ammessa se resta connessa alla vicenda sostanziale originaria e non altera in modo inatteso le potenzialità difensive della controparte; la Corte di Cassazione applica tale principio per ritenere ammissibile l'estensione della domanda tramite memorie ex art.183

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in ordine all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali

Massime di principio

  • Nelle azioni revocatorie il creditore attore ha l'onere di provare i presupposti dell'azione; tuttavia se il convenuto oppone l'esistenza di atti esteri presupposti come fatto impeditivo, grava sul convenuto l'onere di produrre e provare tali atti
  • Le modifiche o integrazioni della domanda operate con memorie ai sensi dell'art.183 c.p.c. possono essere ammesse anche se incidono su elementi oggettivi della domanda, purché rimangano connesse alla vicenda sostanziale originaria e non sorprendano ingiustificatamente la controparte (seguire la giurisprudenza SS.UU. n.12310/2015)
  • Il giudice di merito non può qualificare come non dispositivi atti italiani relativi a beni immobili senza esaminare e confrontare, se rilevanti, i titoli esteri presupposti; in assenza di produzione degli atti esteri, il giudice deve considerare l'onere probatorio a carico di chi li invoca
  • La rinuncia parziale alle domande processuali comporta conseguenze sulle spese secondo l'art.306 c.p.c.: salvo diverso accordo comprovato, il rinunciante può essere condannato al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti
  • Per far valere accordi sulla compensazione delle spese occorre documentarli adeguatamente nel fascicolo; in Cassazione non vale produrre per la prima volta atti non depositati in precedenza in grado di merito
  • Quando ricorrono questioni di diritto internazionale privato (atti esteri che incidono su trasferimenti immobiliari in Italia), il giudice deve individuare la legge applicabile e l'idoneità degli atti esteri a produrre effetti traslativi, ma tale esame può essere rimesso al giudice di rinvio se la Cassazione annulla per vizi processuali o istruttori

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