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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30374/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pesaro relativa all'opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990: la resistente, quale legale rappresentante della società CIP S.r.l., aveva emesso otto assegni bancari risultanti non pagati per mancanza di autorizzazione delle banche trattarie. La resistente aveva dedotto che, al momento di emissione (assegni postdatati), l'autorizzazione non era stata revocata e che non le era stata comunicata la revoca ex art. 9 L. 386/1990; inoltre era intervenuto il fallimento della società tra la data di effettiva emissione e quella indicata sui titoli. Il Tribunale aveva ritenuto che l'illecito si consumasse al momento della consegna del titolo al prenditore e aveva accolto l'appello della resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Prefettura. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 della L. 386/1990 (come sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. n. 507/1999), l'illecito amministrativo si consuma nel momento in cui il titolo viene portato all'incasso e non al momento della consegna al prenditore. Ha precisato che la postdatazione o l'assenza della data non escludono la responsabilità dell'emittente: chi emette assegni postdatati si assume il rischio della sopravvenuta revoca dell'autorizzazione o della mancanza di provvista al momento della presentazione per la riscossione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato, disponendo altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 legge 15 dicembre 1990, n. 386

    La norma punisce con sanzione amministrativa chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario; la Corte interpreta che l'illecito si verifica se, al momento della presentazione all'incasso, non sussiste l'autorizzazione.

  • art. 28 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Modifica la disciplina dell'art. 1 L. 386/1990 (depennando le sanzioni penali in favore di quelle amministrative); la Corte si rifà alla versione sostitutiva per delimitare la fattispecie sanzionata amministrativamente.

  • art. 9 legge 15 dicembre 1990, n. 386

    Richiamata dalle parti in fatto: disciplina la comunicazione della revoca dell'autorizzazione; nella specie la resistente lamentava di non essere stata informata della revoca, ma la Corte sottolinea che l'assenza di comunicazione non esclude la responsabilità se al momento della presentazione manca l'autorizzazione.

  • art. 1176 cod. civ.

    Richiamato nel ricorso in collegamento alla diligenza richiesta all'emittente; la Corte conferma che sussiste un obbligo di diligenza media del titolare del conto di mantenere la provvista o l'autorizzazione e che la colpa (o mancata diligenza) è rilevante.

Massime di principio

  • La consumazione dell'illecito amministrativo per emissione di assegni privi di autorizzazione si verifica al momento della presentazione del titolo all'incasso, non al momento della consegna al prenditore.
  • La postdatazione o l'assenza della data sull'assegno non esonera l'emittente: chi appone data successiva si assume il rischio della sopravvenuta mancanza di autorizzazione o provvista al momento dell'incasso.
  • Il rappresentante di una società che emette assegni senza autorizzazione è responsabile per colpa e non può efficacemente invocare l'errore scusabile quando la diligenza media avrebbe imposto verifiche sulla autorizzazione/provvista.
  • La revoca dell'autorizzazione, anche se non tempestivamente comunicata, rende comunque rilevante il controllo dello stato dell'autorizzazione al momento della presentazione del titolo.
  • In casi analoghi è opportuno conservare prova documentale dello stato dell'autorizzazione e della provvista al momento rilevante (es. estratti conto, comunicazioni bancarie) poiché il rischio probatorio grava sull'emittente che allega la sussistenza dell'autorizzazione.

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