Cassazione Civile, Sentenza n. 30470/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva un errore di fatto della Corte di cassazione: a suo avviso la Corte aveva ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico al recupero non fosse stato notificato alla controllata (Nuova Sofia) mentre, secondo la ricorrente, dagli atti risultava invece l'omessa notifica alla controllante. Chiedeva la revocazione della sentenza per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'asserito 'errore' riguardasse valutazioni e interpretazioni delle risultanze processuali (error iuris o errore di giudizio) e non un errore percettivo immediatamente e incontestabilmente dimostrabile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel regime di liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 DPR 633/1972, la controllante che presenta la dichiarazione e i prospetti di liquidazione accolla gli obblighi dichiarativi e può essere destinataria dell'attività di controllo/accertamento senza che siano necessarie rettifiche pregresse alle controllate. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate) a favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (regime IVA di gruppo)
art. 73, 3° comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
Nel regime di liquidazione dell'IVA di gruppo la società controllante, presentando unitamente il prospetto di liquidazione la propria dichiarazione e quelle delle controllate e sottoscrivendole, è il soggetto dichiarativo sul quale può legittimamente essere esercitata l'attività di controllo e accertamento; la compensazione infragruppo e il rimborso possono essere gestiti a carico della controllante senza necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate
d.m. 13 dicembre 1979
Regolamentazione attuativa richiamata in tema di IVA di gruppo; evinibile come norma secondaria di coordinamento con l'art. 73 per le modalità operative della liquidazione/compensazione infragruppo
art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione e falsa applicazione di norme; invocato dall'Agenzia nel precedente giudizio di legittimità per censurare la pronuncia della CTR
art. 395 n. 4 c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze di cassazione per 'errore percettivo' (errore di fatto) con requisiti stringenti: deve trattarsi di svista materiale o falsa percezione della realtà immediatamente e incontestabilmente dimostrabile, decisiva per il giudizio e non riguardante un punto controverso già valutato
art. 391 bis c.p.c.
Norma di riferimento procedurale collegata ai rimedi straordinari (menzionata nel corpo della motivazione come quadro procedurale di rimessione in discussione delle decisioni della Corte di cassazione)
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012)
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma avente rilievo sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
Massime di principio
- Nel regime IVA di gruppo (art. 73 DPR 633/1972) la società controllante che presenta le dichiarazioni e i prospetti è il soggetto dichiarativo principale: l'amministrazione può esercitare controllo e recupero nei confronti della controllante senza dover prima rettificare o notificare atti alle controllate
- La mancata notifica di un avviso di accertamento ad una specifica società del gruppo va valutata con attenzione in funzione di chi ha formalmente assunto gli obblighi dichiarativi; non ogni omissione di notifica verso la controllata impedisce automaticamente il recupero nei confronti della controllante
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto (errore percettivo) ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; non è ammessa per mere valutazioni, interpretazioni giuridiche o errori di diritto
- I requisiti dell'errore revocatorio sono stringenti: deve essere un fatto oggettivamente ed immediatamente rilevabile, decisivo per la decisione, non su punto controverso già valutato, e non richiedere indagini ermeneutiche
- Se l'oggetto della censura è la interpretazione di norme o l'applicazione di precedenti giurisprudenziali, il rimedio corretto è il normale ricorso per cassazione (o altri mezzi previsti), non la revocazione per errore di fatto
- In casi simili conviene documentare in modo incontrovertibile la prova materiale dell'errore (atti, notifiche, ricevute) se si intende proporre una domanda di revocazione; in mancanza, procedere con i rimedi ordinari impugnatori
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