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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del 07/02/2024, con la quale il GIP di Messina aveva applicato a Enzo Gull\'i la pena concordata e disponeva la confisca della somma di euro 3.700,00 sequestrata. Il difensore contestava l\'erronea applicazione dell\'art. 240 c.p. come titolo giuridico per la confisca, osservando che il reato contestato al ricorrente era la mera detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e che, in assenza di prova che la somma fosse il profitto direttamente derivante dal reato (c.d. nesso di derivazione), la confisca ex art. 240 non poteva essere disposta e la somma avrebbe dovuto essere restituita. Il Procuratore generale ha chiesto l\'annullamento limitato alla statuizione sulla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla confisca e ha statuito che la confisca disposta ai sensi dell\'art. 240 c.p. non poteva essere ordinata perché mancava il nesso di diretta derivazione fra la somma sequestrata e il reato contestato (mera detenzione). Tuttavia, la Corte ha rilevato che, alla data della sentenza di primo grado (07/02/2024), era già in vigore la modificazione dell\'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 che rinvia all\'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione), pertanto il giudice di merito, nel nuovo esame disposto con rinvio, dovrà valutare se la confisca possa essere disposta alla luce dei requisiti della confisca per sproporzione. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca del denaro e la causa è stata rinviata al Tribunale di Messina per nuova decisione solo sulla sorte del denaro sequestrato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Consente l\'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento può disciplinare effetti patrimoniali come la confisca ma tali misure sono sindacabili in Cassazione se non risultano oggetto di pattuizione o sono viziate nella motivazione.

  • art. 240 cod. pen.

    "confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il lucro e vantaggio economico che si ricava direttamente e indirettamente dalla sua commissione."

    La confisca ex art. 240 richiede il nesso di diretta derivazione causale tra il bene e il reato: è applicabile solo se il bene è il profitto o il prodotto direttamente riconducibile al reato oggetto del giudizio. Non è applicabile quando la condanna riguarda la mera detenzione senza prova di pregresse cessioni correlate al denaro sequestrato.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina i reati in materia di stupefacenti. La giurisprudenza distingue la mera detenzione (es. comma 5) dalle condotte di spaccio; per la confisca ai sensi dell\'art. 73 comma 7-bis, si rimanda ai criteri di derivazione del profitto o, se non possibile, alla confisca di beni disponibili in valore corrispondente (con eccezioni previste per il comma 5 salvo applicazione di norme speciali).

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvia all\'art. 240-bis c.p. per la confisca in casi particolari (confisca per sproporzione). Con la modificazione di settembre 2023 (d.l. 123/2023 conv. L. 159/2023) la confisca per sproporzione è stata estesa a tutte le fattispecie dell\'art. 73, comprese quelle di cui al comma 5.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la cosiddetta confisca per sproporzione (confisca allargata/obbligatoria) quando il condannato dispone di beni o denaro in valore sproporzionato rispetto al reddito o all\'attività economica e non fornisce giustificazione credibile della provenienza. È soggetta a requisiti specifici (condanna per reato-spia, sproporzione, mancata giustificazione) e può essere ordinata anche quando non è possibile dimostrare derivazione diretta.

  • art. 236 cod. pen.

    Stabilisce che alle misure di sicurezza patrimoniali si applicano, con i limiti indicati, disposizioni su misure di sicurezza; richiama l\'art. 200 (prima parte) per il principio di riferimento della legge vigente al momento dell\'applicazione.

  • art. 200 cod. pen.

    "le misura di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione"

    Principio che autorizza l\'applicazione, alle misure di sicurezza patrimoniali (di natura non sanzionatoria), della normativa vigente al momento dell\'applicazione: pertanto la confisca allargata, in quanto misura di sicurezza, può essere disposta anche in relazione a fatti commessi prima dell\'entrata in vigore della norma, purché la norma sia in vigore al momento della decisione di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal difensore in relazione alle impugnazioni avverso le statuizioni sulla confisca in sentenza di patteggiamento; concerne le censure deducibili in cassazione (vizio di motivazione) relativamente alle statuizioni non comprese nel patto.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240 c.p. richiede prova del nesso di diretta derivazione tra il bene sequestrato e il reato: se il reato è la mera detenzione di stupefacenti e non sono provate pregresse cessioni, la somma in possesso dell\'imputato non è normalmente confiscabile ai sensi dell\'art. 240.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p., richiamata dall\'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) opera anche quando non è possibile dimostrare la derivazione diretta dal reato, purché sussistano i requisiti (condanna per reato-spia, sproporzione tra beni e reddito, mancata giustificazione).
  • Per le misure patrimoniali di natura non sanzionatoria (confisca allargata) trova applicazione la legge vigente al momento della loro applicazione: pertanto il giudice può disporre la confisca per sproporzione anche per fatti anteriori all\'introduzione della norma, se la norma è già in vigore alla data della decisione di primo grado.
  • La confisca di natura sanzionatoria (es. confisca per equivalente intesa come pena) è invece soggetta al principio di irretroattività e non può essere applicata se la norma che la legittima non era in vigore al momento del verificarsi dei presupposti.
  • La sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione relativamente a misure patrimoniali o di sicurezza non risultanti da pattuizione; la Corte può annullare e rinviare se la confisca è stata disposta su base giuridica errata.
  • In casi analoghi, il giudice di merito che intenda disporre la confisca del denaro sequestrato deve chiarire quale norma applica (art. 240 o art. 240-bis tramite art. 85-bis), verificare i relativi presupposti e motivare il nesso di derivazione o la sproporzione e la mancata giustificazione della provenienza.

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