Cassazione Civile, Ordinanza n. 08841/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta a ottenere differenze retributive per l'inquadramento nella categoria B del CCNL Lapidei, riferite a un lungo arco temporale dal 1976 al 2011, nonché dalla contestazione dell'illegittimità di un licenziamento intimato al termine del rapporto. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido la società ricorrente e gli eredi di un altro imprenditore al pagamento di complessivi euro 177.176,33, riconoscendo la continuità del rapporto di lavoro tra più soggetti imprenditoriali e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla società in liquidazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla trattazione scritta dell'udienza e sulla notifica del decreto di fissazione, assumendo che la comunicazione tardiva del decreto alle parti contumaci avesse determinato nullità del procedimento; 2) omesso esame del fatto della conciliazione intervenuta con una delle società originariamente convenute, che avrebbe inciso sul periodo lavorativo antecedente; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la società ricorrente non potesse rispondere dell'intero rapporto ma solo della quota a essa riferibile; 4) ulteriore violazione dell'art. 2112 c.c. per non avere la Corte d'appello detratto dal quantum la somma corrispondente al periodo di lavoro prestato presso la società conciliata, già estinto per conciliazione. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto, rilevando che non è configurabile la solidarietà per un debito estinto per conciliazione con uno dei debitori e che la somma relativa a quel periodo non poteva restare inclusa nel totale. Non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, per cui la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha deciso nel merito rideterminando il credito in euro 117.030,38 oltre accessori, con conseguente regolazione parziale delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettando gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato il credito del lavoratore in euro 117.030,38 oltre accessori, detraendo la somma di euro 60.145,95 corrispondente al credito estinto per conciliazione con uno dei soggetti originariamente convenuti. Ha inoltre condannato la società ricorrente e gli eredi del soggetto imprenditoriale coinvolto alla rifusione di 2/3 delle spese del giudizio di cassazione in favore del lavoratore, compensando il residuo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità del procedimento per omessa o tardiva comunicazione del decreto di trattazione scritta.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020
La Corte lo interpreta nel senso che il termine per il deposito delle note scritte è ordinatorio e che la mancata osservanza del termine di cinque giorni non determina di per sé la regressione del processo se il deposito avviene comunque entro la data fissata per l'udienza.
Richiamato dal ricorrente nell'elenco delle norme sulla trattazione scritta dell'udienza.
Richiamato dal ricorrente nell'elenco delle norme sulla trattazione scritta dell'udienza.
Richiamato dal ricorrente nell'elenco delle norme sulla trattazione scritta dell'udienza.
Richiamato dal ricorrente nell'elenco delle norme sulla trattazione scritta dell'udienza.
Usato per dedurre error in procedendo nel primo motivo.
Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo.
Usato per dedurre violazione di legge nei motivi terzo e quarto.
La Corte afferma che si applica quando l'azienda prosegue l'attività senza soluzione di continuità, anche tramite soggetto diverso, con subentro nella gestione del complesso dei beni; la conciliazione con uno dei soggetti non spezza la continuità del rapporto ma incide solo sul debito di quel soggetto.
Richiamato per regolare gli effetti della transazione/parziale conciliazione rispetto agli altri debitori, con riduzione del debito complessivo nella misura corrispondente a quanto estinto.
Usato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato per la liquidazione degli accessori sulle somme dovute al lavoratore.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. si applica ogniqualvolta l'attività aziendale prosegua senza soluzione di continuità, anche se muta il soggetto che la gestisce; rileva la continuità funzionale dell'organizzazione imprenditoriale, non lo specifico strumento negoziale utilizzato.
- La conciliazione intervenuta con uno dei soggetti tenuti al pagamento non spezza, di per sé, la continuità del rapporto di lavoro, ma determina soltanto l'estinzione del debito di quel soggetto e la riduzione del quantum complessivo dovuto, evitando duplicazioni di pagamento.
- Se una parte contumace ha comunque ricevuto, sia pure tardivamente, la comunicazione del decreto di trattazione scritta, la questione attiene a una nullità della notificazione e non a una inesistenza dell'atto; in assenza di un concreto pregiudizio difensivo e di tempestiva eccezione, non si determina la regressione del processo.
- Nel giudizio di legittimità, la valutazione di continuità del rapporto e dei presupposti applicativi dell'art. 2112 c.c. è un apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei casi consentiti.
- Quando il giudice di merito include nel calcolo del credito una posta relativa a un periodo già estinto per conciliazione con uno dei debitori, la Cassazione può correggere il quantum senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
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