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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18749/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973, con cui gli veniva richiesto il pagamento di somme per tributi, sanzioni e accessori relativi all'annualità 2012. Egli deduceva di non aver mai ricevuto la cartella presupposta e sosteneva che la notifica fosse nulla, con conseguente decadenza e/o prescrizione della pretesa fiscale ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendo valida la notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. In cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto corretta una notifica per irreperibilità assoluta senza che fossero state svolte le necessarie ricerche e senza raccomandata informativa; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, perché il debito, relativo al 2012, sarebbe stato conosciuto solo nel 2017, quando la pretesa doveva ormai considerarsi decaduta e prescritta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la notifica ex art. 143 c.p.c. presupponga effettive ricerche del destinatario, svolte e descritte dall'ufficiale giudiziario, e che nel caso concreto ciò non fosse avvenuto: la relata si limitava a indicare un tentativo presso un indirizzo risultato "insufficiente", senza ulteriori verifiche, e il procedimento seguito era quindi errato, non potendo equipararsi a notifica valida per irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per l'accertamento in concreto dell'eventuale decadenza della pretesa tributaria; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 ter D.P.R. 602/1973

    richiamato come base dell'atto di rimborso e proposta di compensazione notificato al contribuente; costituisce il presupposto del contenzioso.

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza e/o prescrizione della pretesa riscossiva per decorso dei termini.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la correttezza del procedimento notificatorio seguito dalla controparte.

  • art. 143 c.p.c.

    la Corte afferma che la notifica per irreperibili assoluti è legittima solo se, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte effettive ricerche del destinatario e di esse sia dato conto nella relata; in difetto, la notifica è nulla.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come norma che impone al giudice, in caso di nullità della notifica, di disporne il rinnovo entro un termine perentorio.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    richiamato quale modalità notificatoria per gli irreperibili assoluti in materia di atti impositivi, subordinata alle ricerche volte a verificare l'assenza del contribuente nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. è valida solo se il notificante, dopo un primo esito negativo, compie effettive ricerche del destinatario nel luogo di ultima residenza nota e ne dà conto nella relata; la mera certificazione anagrafica o formule generiche come "ricerche vane" non sono sufficienti.
  • Quando l'esito negativo del tentativo di notifica dipende non da irreperibilità del destinatario ma da un indirizzo ritenuto insufficiente o incompleto, non può ritenersi perfezionata una notifica utile a porre l'atto nella disponibilità legale del destinatario.
  • In caso di nullità della notificazione dell'atto presupposto, il giudice deve considerare la necessità di rinnovazione della notifica e la questione della decadenza della pretesa va riesaminata in concreto dal giudice di rinvio.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo riguarda la nullità della notifica dell'atto presupposto e tale censura è accolta, il motivo relativo alla prescrizione o decadenza della pretesa può risultare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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