Cassazione Civile, Ordinanza n. 10348/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di un contributo pubblico revocato a una società. Dopo l’omologazione di un concordato preventivo, la società aveva opposto che il credito restitutorio del Ministero fosse compreso nell’effetto esdebitativo derivante dalla procedura concorsuale, poiché il fatto generatore del credito risaliva a un inadempimento già verificatosi anni prima dell’apertura del concordato. Il Ministero e l’agente della riscossione hanno ricorso per cassazione sostenendo, invece, che l’obbligazione restitutoria fosse sorta solo con il decreto di revoca del contributo, adottato successivamente all’apertura della procedura, e che solo tale provvedimento rendesse il credito certo, liquido ed esigibile. La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione dell’art. 184 l.f. e dell’art. 8 d.m. n. 527/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato al Ministero il diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società, affermando che il credito restitutorio era anteriore all’apertura del concordato preventivo perché già sorto al momento dell’inadempimento agli obblighi connessi all’agevolazione pubblica. Il decreto di revoca, successivo alla procedura, aveva solo natura ricognitiva del debito e non costitutiva. Di conseguenza, il credito del Ministero era compreso nell’effetto esdebitativo dell’omologazione del concordato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 184 l.f.
L’effetto esdebitativo dell’omologazione del concordato preventivo si estende ai crediti sorti prima dell’apertura della procedura, anche se formalmente accertati o quantificati dopo, quando il loro fatto generatore è anteriore.
art. 8 D.M. n. 527/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la revoca del contributo sarebbe il momento genetico del credito restitutorio; la Corte non aderisce a tale lettura, valorizzando invece la natura meramente ricognitiva della revoca.
Massime di principio
- In tema di revoca di finanziamenti pubblici fondata sull’inadempimento del beneficiario, il provvedimento di revoca ha natura meramente ricognitiva del venir meno del presupposto del beneficio e non natura costitutiva del credito restitutorio.
- Il fatto generatore dell’obbligazione di restituzione di contributi pubblici coincide con l’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, non con il successivo decreto amministrativo che formalizza la revoca e il recupero.
- Ai fini dell’opponibilità dell’effetto esdebitativo del concordato preventivo, rileva la data di insorgenza sostanziale del credito e non quella del suo formale accertamento o della sua liquidazione amministrativa.
- Un precedente isolato di segno contrario deve ritenersi superato quando la giurisprudenza successiva consolida il principio della natura non costitutiva della revoca per inadempimento.
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