Cassazione Penale, Sentenza n. 36792/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/10/2021. L'appellante contestava la pronuncia che, pur ritenendo sussistere le condotte contestate (falsa attestazione di autenticità di firme su mandati difensivi e condotte correlate), aveva dichiarato non doversi procedere perché i reati di cui ai capi G, I e J erano estinti per prescrizione. I motivi di cassazione denotavano: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 481 c.p. per avere la Corte dato per presupposta la falsità di tutte le sottoscrizioni trascurando prove favorevoli (deposizioni Varesano e Regano); (ii) mancato esame del dolo alla luce della prassi di raccolta dei mandati tramite responsabile del patronato; (iii) mancanza di motivazione rispetto ai motivi d'appello, con riferimento anche alla conferma delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse invece adeguatamente esaminato le dichiarazioni a discarico (in particolare quelle dei testi Varesano e Regano), la consulenza svolta su incarico del P.M. e le risultanze probatorie, argomentando la inidoneità delle dichiarazioni a scalfire la dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni. Ha altresì considerato superfluo valutare la presunta prassi di raccolta dei mandati alla luce della portata dell'attestazione di autenticità disciplinata dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nulla per le spese della parte civile.
Norme richiamate
Riferita alla fattispecie della falsa attestazione di autenticità delle firme; la Corte territoriale ha ritenuto provata la falsità delle sottoscrizioni oggetto di imputazione.
Citato in relazione alla partecipazione dolosa nell'indurre i giudici a rilasciare attestazioni false nei provvedimenti (art. 479 e correlati).
Richiamato con riguardo alle attestazioni false nei provvedimenti giudiziari; la Corte ha ritenuto configurata l'induzione in errore dell'organo giurisdizionale.
Richiamato per la contestazione di turbamento dell'ufficio giudiziario; la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte avessero effettivamente turbato il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.
codice penale, art. 81, secondo comma
Citato con riferimento alla determinazione della misura delle pene in presenza di più reati (concorso e continuazione); utilizzato per inquadrare il complesso delle imputazioni.
codice di procedura civile, art. 83, terzo comma
Richiamato dalla Corte quale principio secondo cui la certificazione dell'autografia attesta l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona (identificata o conosciuta), senza sostituirsi ad accertamenti sulla legittimazione, poteri o volontà del sottoscrittore; tale efficacia rende irrilevante la mera prassi di raccolta dei mandati ove non vi siano elementi probatori specifici contrari.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede di libero riesame degli elementi di fatto: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale e indicare errori di diritto o di logica argomentativa specifici.
- La generica contestazione della valutazione delle prove (es. 'la Corte ha dato per scontata la falsità') è, se non dettagliata e fondata su elementi precisi, destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
- Per contestare la genuinità di firme e attestazioni occorre produrre elementi di prova concreti e specifici (perizia grafologica, testimonianze precise, documentazione contraria) idonei a mettere in dubbio la ricostruzione probatoria della Corte d'appello.
- La prassi professionale (es. raccolta di mandati tramite patronato o terzi) non scioglie automaticamente gli effetti della certificazione di autenticità della sottoscrizione: va provato in modo puntuale che la certificazione fosse illusoria o ottenuta in modo fraudolento.
- Se la Corte territoriale ha affrontato e motivato compiutamente le questioni sollevate (anche respingendo dichiarazioni a discarico come generiche o non riferite a casi concreti), la Cassazione tende a rigettare come inammissibile il ricorso che non mostri un concreto vizio di diritto.
- Quando i reati sono dichiarati estinti per prescrizione, ciò comporta l'impossibilità di procedere nonostante il riconoscimento, sul piano probatorio, di comportamenti illeciti: la prescrizione estingue l'azione penale ma non elimina la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi strategico, nel formulare il ricorso, focalizzarsi su argomentazioni di diritto solide e specifiche.
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