Sentenza del 17/02/2023 n. 5087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia deduceva che la CTR non aveva deciso un punto essenziale sollevato in appello: la mancanza del presupposto territoriale per il rimborso perché il ricorrente non era residente in uno dei comuni indicati dal D.P.C.M. 15/01/1991 (attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro per la protezione civile 21/12/1990) e quindi, secondo la l. 23/12/2014 n.190, art.1 comma 665, non spettava il rimborso. In ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia su questione decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: dalla sentenza d'appello risultava l'assenza di pronuncia sulla questione della residenza nei comuni colpiti dal sisma, pur essendo tale questione stata dedotta nell'atto di appello dall'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio. Decisione resa a Roma il 10 gennaio 2023, depositata il 17 febbraio 2023.
Norme richiamate
Invocato come parametro di corretto esame delle questioni di fatto e di diritto in sede di appello: la omissione della pronuncia su questione sollevata integra vizio decisorio ai fini dell'art. 360 n.4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come centro della censura: la cassazione per violazione di legge per omessa pronuncia su questione decisiva è fondata quando la corte d'appello non si è pronunciata su un motivo rilevante dedotto in appello.
l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
Interpretata come norma che attribuisce il diritto al rimborso delle imposte del triennio 1990-1992 solo ai residenti nei comuni individuati dal D.P.C.M. attuativo; pertanto la mancanza della residenza nei comuni indicati può escludere il diritto al rimborso.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Ritenuto atto di individuazione territoriale dei comuni beneficiari del fondo/rimborso, necessario per verificare il presupposto territoriale del diritto al rimborso.
Ordinanza del Ministro per la protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3
Richiamata come base normativa per l'individuazione delle aree colpite dal sisma cui la normativa di rimborso si riferisce.
La modifica apportata alla l. n. 190/2014 è stata considerata irrilevante rispetto al vizio procedurale censurato in cassazione; la CTR si era limitata ad esaminare l'effetto di tale modifica senza decidere sulla residenza, omissione che ha determinato la cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Richiamato nel ragionamento sulla preclusione: la Corte ha ritenuto che, nel contenzioso tributario sui rimborsi, l'Amministrazione può sollevare difese anche in appello a prescindere dalla preclusione ordinamentale, trattandosi di questioni attinenti al 'tema del decidere' (sussistenza o meno dei presupposti).
Cass. 10/09/2020, n. 18830 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per sostenere che l'Ufficio finanziario può eccepire in grado d'appello difese relative all'originario tema del giudizio (es. l'assenza dei presupposti del rimborso) anche se tali questioni non siano state dettagliatamente formulate nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi su tutte le questioni decisive sollevate dalle parti in appello: l'omessa pronuncia su un punto rilevante configura motivo di cassazione per violazione di legge/omissione di pronuncia (art. 360 n.4 c.p.c.).
- In contenzioso tributario sui rimborsi il contribuente ha l'onere di provare l'insussistenza delle ipotesi che legittimano il diniego; tuttavia l'Amministrazione può sollevare in appello eccezioni relative ai presupposti del rimborso anche se non rigidamente vincolata dalle preclusioni procedurali (art. 57 D.Lgs. 546/1992 non impedisce tali rilievi).
- La verifica dei requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla legge (es. residenza nei comuni indicati da DPCM) è centrale per la spettanza del rimborso: l'assenza di tali requisiti è una difesa decisiva che il giudice deve esaminare.
- Se la Corte d'appello trascura di esaminare una questione sollevata e decisiva, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame; ciò vale anche quando la questione attiene all'interpretazione/secutio di elenchi amministrativi (DPCM, ordinanze).
- Per chi impugna un silenzio-rifiuto su istanza di rimborso è consigliabile documentare chiaramente i presupposti normativi che legittimano il rimborso (es. residenza nei comuni beneficiari); per l'Amministrazione è opportuno eccepire tempestivamente eventuali difetti di presupposto territoriale o soggettivo.
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