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Sentenza

Sentenza del 17/02/2023 n. 47 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Imposta di registro - alternatività IVA/imposta di registro - cartolarizzazione dei crediti - decreto ingiuntivo - credito derivante da operazione soggetta ad IVA - imposta di registro in misura fissa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di liquidazione per imposta di registro a seguito di decreti ingiuntivi (Tribunale di Genova) emessi in favore della ricorrente per crediti derivanti da contratti di finanziamento preesistenti ceduti da Banca I spa a P srl. L'Ufficio ha applicato l'aliquota proporzionale del 3% sulle somme ingiunte e l'importo fisso di €200 sui finanziamenti; per un decreto ha applicato inoltre lo 0,5% sulla garanzia fideiussoria. La ricorrente ha dedotto che i crediti derivano da operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA (seppur esenti per art. 10, comma 1, lett. l DPR 633/1992) a seguito di cessione/cartolarizzazione, e quindi i decreti ingiuntivi, ottenuti dal cessionario, non devono essere tassati in misura proporzionale ma con l'imposta fissa prevista dalla nota II all'art. 8 della tariffa del DPR 131/1986; ha inoltre contestato la motivazione degli avvisi e la corretta liquidazione sull'eventuale quota relativa agli interessi.

La decisione

Parziale accoglimento del ricorso. Il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di motivazione degli avvisi di liquidazione. Sul punto sostanziale, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 15264/2021), ha stabilito che, essendo il credito originario riferibile a operazioni soggette ad IVA (anche se esenti), il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario va tassato con l'imposta fissa prevista (nota II all'art. 8 della tariffa del DPR 131/1986) per la parte che dispone il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA, e non con l'aliquota proporzionale del 3%. Pertanto l'imposta proporzionale del 3% sulle somme ingiunte è stata disapplicata e sostituita dall'imposta fissa; sono state invece confermate le liquidazioni relative alla garanzia fideiussoria (tassata proporzionalmente allo 0,50%) e l'applicazione dell'imposta fissa di €200 sui finanziamenti ove correttamente operata dall'Ufficio. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'Imposta di Registro)

    art. 40; art. 8 e nota II alla tariffa; art. 54; art. 6 (aliquote tariffa)

    L'art. 40 collega la tassazione delle sentenze/atti alla natura del credito: se il pagamento deriva da corrispettivi soggetti ad IVA, per quella parte non si applica l'imposta proporzionale. La nota II all'art. 8 stabilisce che le sentenze che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA non sono assoggettate all'imposta proporzionale ma all'imposta fissa; art. 54 richiede che l'avviso di liquidazione indichi gli estremi dell'atto e la somma da pagare (motivazione sintetica sufficiente); art. 6 della tariffa prevede l'aliquota proporzionale applicabile a taluni negozi (es. garanzie).

  • D.P.R. 633/1992 (normativa IVA citata nella decisione)

    art. 10, comma 1, lett. l

    La norma citata disciplina l'esenzione IVA per determinate cessioni/operazioni bancarie/finanziarie; pur essendo l'operazione esente, rimane rilevante che essa rientri nel campo soggettivo dell'IVA, sicché la sentenza che dispone il pagamento di tali corrispettivi è trattata ai fini del registro come correlata a operazioni soggette ad IVA.

  • Giurisprudenza - Corte di Cassazione

    ordinanza n. 15264/2021; sent. n. 9842/2018 (richiamata)

    La Corte di Cassazione (ordinanza 15264/2021) ha affermato che per la tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario occorre guardare alla natura del rapporto originario: se il debito era relativo a operazioni soggette ad IVA, la sentenza non è soggetta all'imposta proporzionale per la parte corrispondente. Cass. n. 9842/2018 è richiamata per il principio secondo cui il debitore ceduto conserva le eccezioni opponibili al cedente, rafforzando la coincidenza della natura del credito.

Massime di principio

  • La tassazione di una sentenza o di un decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di un credito va determinata in base alla natura originaria del rapporto creditizio: se il credito deriva da un corrispettivo soggetto ad IVA, la parte della sentenza che riguarda quel corrispettivo non è soggetta all'imposta proporzionale di registro ma all'imposta fissa (nota II all'art. 8 DPR 131/1986).
  • L'esenzione IVA dell'operazione non esclude la rilevanza del fatto che l'operazione sia 'in campo IVA': anche per operazioni esenti può operare la disciplina favorevole (imposta fissa) se l'operazione è riconducibile all'ambito soggettivo dell'IVA.
  • In caso di cessione del credito il debitore ceduto conserva le eccezioni opponibili al cedente (validità del titolo, fatti modificativi o estintivi anteriori alla cessione o anteriori alla conoscenza/accettazione), perciò la natura del credito non muta col passaggio al cessionario.
  • La liquidazione dell'imposta deve analizzare separatamente le componenti del credito (capitale/corrispettivo soggetto ad IVA, interessi, garanzie fideiussorie): componenti diverse possono essere soggette a regimi diversi (imposta fissa per il corrispettivo soggetto ad IVA; imposta proporzionale per garanzie; eventuale diversa tassazione per interessi).
  • Gli avvisi di liquidazione, a differenza degli avvisi di accertamento, richiedono una motivazione sintetica ma sufficiente: devono indicare gli estremi dell'atto, la base imponibile, le aliquote applicate e il quantum.
  • Per contestare la tassazione conviene verificare e documentare (i) la provenienza del credito e il relativo inquadramento IVA, (ii) la distinzione tra capitale, interessi e garanzie, e (iii) i precedenti giurisprudenziali applicabili (es. Cass. ord. 15264/2021).

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