Sentenza del 17/02/2023 n. 5075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi al 2009 ritenendo che la sede effettiva della società fosse in Suzzara (Mantova) e non all'estero; la società contestava la notifica degli atti, la corretta individuazione della sede effettiva (sostenendo che l'onere della prova fosse invertito), l'applicabilità dei criteri IVA, la dedotta perdita nell'anno e la mancanza di adeguata motivazione della CTR su questi profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondato il rilievo di nullità della notifica poiché l'impugnazione tempestiva degli avvisi ha sanato la presunta nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ha confermato la valutazione di merito secondo cui la sede effettiva era in Italia sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (corrispondenza, dati da computer, verbali GdF, assenza di autonomia operativa all'estero, gestione amministrativa da parte dell'amministratore residente), giudicati non sindacabili in sede di legittimità; ha ritenuto applicabile anche ai fini IVA il criterio di residenza/domicilio ai sensi dell'art. 7 DPR 633/1972 coerente con l'art. 73 TUIR; ha respinto le doglianze relative all'IRAP (perché la ricostruzione della sede effettiva nel territorio nazionale comporta applicabilità dell'IRAP) e quelle sulla perdita societaria (irrilevante quando il reddito è ricostruito con metodo induttivo per omessa dichiarazione); ha inoltre escluso vizio per omessa pronuncia o insufficiente motivazione, ritenendo la motivazione della CTR desumibile e fondata sui fatti accertati. Condanna della ricorrente alle spese di lite e obbligo eventuale di versare contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 58, artt. 59 e 60, art. 140
Stabilisce regole sulla sede/domicilio fiscale e sulla notifica degli atti tributari; la Corte ha richiamato tali norme per valutare la correttezza della notifica e la determinazione del domicilio fiscale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma procedurale tributaria richiamata nel contesto delle censure sulla notificazione e sulle forme di impugnazione
Codice di Procedura Civile
art. 156, art. 384, art. 112, art. 115, art. 157, art. 160, art. 360 c.p.c.
Art.156 c.p.c. = sanatoria della notificazione attraverso il ritiro/conoscenza dell'atto; art.384 permette decidere in Cassazione questioni di merito senza nuovi accertamenti; artt.112/115/157/160 e art.360 indicano i poteri e i vizi impugnatori; la Corte ha applicato queste disposizioni per rigettare i motivi e per definire i limiti del sindacato di legittimità
TUIR
Criteri per individuare la residenza fiscale delle persone giuridiche; la Corte ha ritenuto applicabili i criteri usati per definire la sede effettiva della società ai fini IRES e, per coordinamento, anche per altri tributi
D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633
Ai fini IVA si considera domicilio la sede legale e residenza la sede effettiva; la Corte ha ritenuto che l'art.7, nel testo applicabile, confermi la valutazione della CTR sulla sede effettiva
Codice Civile
Regola l'onere della prova; la Corte ha ricordato che i giudici di merito hanno usato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (praesumptio hominis) per formare la prova, non presunzioni legali
TFUE
Richiamati dalla ricorrente per questioni di libertà di stabilimento; la Corte ha ritenuto compatibile il controllo della legittimità della scelta di sede quando ricorra artificiosità volta a vantaggio fiscale
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Definisce il presupposto impositivo IRAP: esercizio abituale di attività nel territorio delle regioni; la Corte ha applicato la valutazione di merito sulla sede effettiva per rigettare la doglianza IRAP
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Norma richiamata per l'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza
Giurisprudenza di legittimità
Cass. 13/01/2006, n. 590; Cass. 28/10/2016, n. 21865
Principio che il ritiro dell'atto o la piena conoscenza dello stesso può sanare la nullità della notifica (effetto sanante dell'art.156 c.p.c.)
Massime di principio
- Una notifica irregolare può essere sanata se il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto (es. impugnazione tempestiva o ritiro), ai sensi dell'art.156 c.p.c.; quindi la contestazione formale della notifica non sempre comporta l'annullamento automatico dell'atto tributario
- La determinazione della 'sede effettiva' di una persona giuridica si fonda su valutazioni di fatto (elementi indiziari: documentazione, dati informatici, verbali ispettivi, modalità operative, assenza di autonomia all'estero); tali accertamenti di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo errore di diritto
- Per l'IVA e per l'imposizione diretta i criteri di residenza/domicilio (art.7 DPR 633/1972 e art.73 TUIR) possono essere utilizzati in modo coerente per individuare il luogo di tassazione quando risulti la sede effettiva in Italia
- L'eventuale perdita contabile non esclude l'imposizione se l'amministrazione ricostruisce il reddito con il metodo induttivo per omessa dichiarazione; in tal caso le risultanze di bilancio possono essere irrilevanti rispetto agli elementi usati per la ricostruzione
- La presenza di indizi gravi, precisi e concordanti può costituire prova sufficiente per la ricostruzione della realtà fiscale (praesumptio hominis); il contribuente deve indicare elementi concreti che contrastino tali indizi per avere successo
- Le questioni nuove o la presunta omessa motivazione possono essere decise anche in Cassazione se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto (art.384 c.p.c.)
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