Sentenza del 17/02/2023 n. 5124 - Corte di Cassazione
Accertamento-Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del raddoppio dei termini di accertamento IRES per omissione di dichiarazioni (anni 1999-2003). La contribuente contestava l'applicazione del prolungamento dei termini perché non era stata prodotta copia della denuncia penale; l'Amministrazione sosteneva che il raddoppio opera quando siano obiettivamente riscontrabili gli elementi che, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., fanno sorgere l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale, indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione, limitatamente alle violazioni IRES, ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il raddoppio dei termini dipende dall'astratta insorgenza dei presupposti che obbligano il pubblico ufficiale a denunciare ai sensi dell'art. 331 c.p.p., e che il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma, sugli elementi oggettivi contenuti negli avvisi di accertamento e nei verbali, senza che sia necessaria la produzione della denuncia penale. Di conseguenza la sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, con decisione sulle spese demandata al giudice di rinvio; gli altri motivi dell'Agenzia sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 37, d.l. n. 223/2006 (l. 4 agosto 2006, n. 248, art. 37)
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando ricorrono determinate condizioni; la Corte interpreta che il raddoppio scatti in presenza dei presupposti oggettivi che comportano l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia.
art. 331, c.p.p.
Fissa i criteri ai quali il pubblico ufficiale deve guardare per l'obbligo di denuncia; la Corte richiede l'accertamento di elementi oggettivi che consentano di individuare con sufficiente certezza gli elementi del reato, stante che tale accertamento giustifica il raddoppio dei termini.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Norma rilevante per l'accertamento tributario; citata in relazione alla possibilita' di raddoppio dei termini per violazioni IRES quando sussistono elementi che integrano fattispecie penalmente rilevanti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Principi sul principio dispositivo e sull'onere delle parti di indicare i fatti; la Corte ha richiamato che il giudice d'appello deve basare la decisione sui fatti dedotti ma altresi' effettuare autonoma valutazione degli elementi che giustificano il raddoppio.
art. 360 c.p.c.
Norma sulla cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per violazione normativa e difetto di motivazione.
art. 156 c.p.c.
Stabilisce l'effetto sanante dell'impugnazione tempestiva sulla nullita' della notificazione; la Corte ha ritenuto che la tempestiva impugnazione abbia sanato eventuali vizi formali di notifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma processuale tributaria relativa agli elementi che il giudice deve considerare; richiamata nei motivi assorbiti relativi alla presunta omissione di motivazione.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Norme sullo onere della prova e sugli strumenti probatori; menzionate in motivi assorbiti relativi alla valutazione delle prove documentali e testimoniali richiamate nell'avviso di accertamento.
TUIR, art. 162 commi 6 e 7
Riferimenti normativi in materia di stabile organizzazione e tassazione internazionale, citati come fondamento delle contestazioni sostanziali relative alla qualificazione della presenza in Italia.
Convenzione tra Italia e Repubblica d'Irlanda, art. 4
Richiamata in relazione alla disciplina contro le doppie imposizioni e alla determinazione del luogo di tassazione delle attivita' transnazionali, come elemento di merito nella valutazione della stabile organizzazione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma in materia di reati tributari; citata tra le disposizioni rilevanti per la qualificazione penale degli illeciti tributari oggetto di valutazione.
Sentenza Corte Cost. n. 247 del 2011
Principio interpretativo secondo cui il raddoppio del termine non deriva da mera discrezionalita' soggettiva dell'ufficio ma opera solo quando siano oggettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p.; la Corte di Cassazione applica questo principio per affermare l'obbligo di verifica autonoma del giudice tributario.
Massime di principio
- Per l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento IRES e' decisivo che, a livello oggettivo, emergano elementi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non e' necessaria la concreta produzione o presentazione della denuncia.
- Il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma, ex post, degli elementi di fatto e delle fonti di prova contenute negli avvisi di accertamento e nei verbali per verificare se sussistono gli elementi che giustificano il raddoppio; la valutazione sulla responsabilita' penale rimane di competenza dell'autorita' giudiziaria penale.
- La regola del raddoppio trova applicazione solo per le violazioni suscettibili di rilevanza penale (qui IRES); violazioni esclusivamente amministrative o di IRAP prive di sanzione penale non permettono il prolungamento.
- Se si e' contribuenti, per contrastare un raddoppio dei termini conviene contestare puntualmente gli elementi fattuali addotti dall'amministrazione (es. natura dei contratti, autonomia, poteri di controllo, modalita' operative) e produrre documentazione che dimostri l'assenza di stabile organizzazione o di fatto costituente reato.
- Dal punto di vista procedurale, eventuali vizi di notifica possono essere sanati dall'impugnazione tempestiva (art.156 c.p.c.); tuttavia le eccezioni di merito relative alla legittimazione sostanziale devono essere sollevate tempestivamente nel processo.
- In fase di redazione dell'avviso di accertamento l'Amministrazione dovrebbe indicare chiaramente gli elementi di fatto e le fonti probatorie che giustificano l'astratta sorgente dell'obbligo di denuncia, per rendere agevole la valutazione autonoma del giudice tributario.
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