Cassazione Penale, Sentenza n. 32885/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa per il reato previsto dall'art. 22, commi 12 e 12-bis, del d.lgs. 286/1998, relativo all'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo si contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato delle lavoratrici. Con il secondo motivo si contestava la consapevolezza dell'imputato circa l'irregolarità della posizione delle lavoratrici, anche assumendo che egli non si fosse occupato direttamente della loro assunzione. La Corte ha rilevato che le censure attinenti alla completezza e logicità della motivazione non erano consentite in sede di legittimità e che quelle relative al primo motivo non erano state dedotte con i motivi di appello; le ha comunque ritenute manifestamente infondate. La Corte territoriale aveva accertato che l'imputato rivestiva la qualità di datore di lavoro quale legale rappresentante della società che gestiva il locale, che conosceva l'assunzione e l'attività delle lavoratrici, che il rapporto di lavoro era confermato dalle dichiarazioni testimoniali e delle lavoratrici e che l'elemento psicologico risultava dalla sua presenza sul luogo dell'accertamento e dalle sue stesse dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 è un reato proprio, commesso dal datore di lavoro, ma che la mancata assunzione diretta del lavoratore non esclude la responsabilità del datore che se ne avvalga tenendolo alle proprie dipendenze. Ha ritenuto logica e congrua la motivazione dei giudici di merito sull'esistenza del rapporto di lavoro, sulla qualità datoriale dell'imputato e sulla sua consapevolezza dell'irregolarità. Ha inoltre escluso che la Corte di cassazione potesse sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito o procedere a una diversa ricostruzione del fatto. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
La fattispecie configura un reato proprio del datore di lavoro; la responsabilità non richiede che il datore abbia personalmente assunto o ingaggiato il lavoratore, essendo sufficiente che se ne avvalga tenendolo alle proprie dipendenze.
art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa della condanna, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la consapevolezza dell'imputato circa l'irregolare posizione delle lavoratrici.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità soggettiva sulla base della presenza dell'imputato sul luogo dell'accertamento e delle sue dichiarazioni.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 è un reato proprio del datore di lavoro.
- La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal fatto che l'assunzione o l'ingaggio siano stati materialmente effettuati da un terzo, quando il datore si avvalga comunque del lavoratore e lo tenga alle proprie dipendenze.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito formulare come violazione di legge censure che, nella sostanza, mirino a ottenere una nuova valutazione della completezza, logicità e attendibilità delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto delle regole della logica e del diritto e della congruità dello sviluppo argomentativo; la Corte di cassazione non può sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una propria ricostruzione alternativa, anche se plausibile.
- Sono inammissibili in cassazione le doglianze relative a questioni non dedotte con i motivi di appello, quando non riguardino profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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