Cassazione Civile, Ordinanza n. 22393/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico di un'azienda sanitaria aveva agito per ottenere i compensi previsti dal contratto collettivo per l'incarico conferitogli come responsabile di un modulo funzionale/struttura semplice nell'ambito di un'unità operativa complessa, assumendo di aver svolto tale incarico dal 2001 al 2011 senza ricevere la relativa retribuzione minima contrattuale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'incarico avesse natura di struttura semplice, sulla base del contratto individuale e della documentazione prodotta, ed escludendo sia la cessazione dell'incarico dal 1 gennaio 2005 sia censure specifiche sulla quantificazione del credito. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando promiscuamente travisamento dei documenti, vizi motivazionali, violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1361, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la documentazione dimostrerebbe che il modulo funzionale non aveva posti letto, che non si trattava di incarico di preposizione a struttura semplice, che l'incarico sarebbe cessato nel 2005 e che il dirigente non avrebbe gestito personale o attrezzature. La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali senza consentire la chiara individuazione delle singole censure; inoltre, il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione sui documenti non è più deducibile nel regime vigente dell'art. 360 c.p.c., n. 5, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha anche osservato che la parte ricorrente non aveva trascritto i documenti richiamati né indicato specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, e che la lettura della corte territoriale circa la qualificazione dell'incarico e la sua perdurante vigenza non era efficacemente scalfita dal ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto il motivo unico era formulato in modo promiscuo e non specifico, sovrapponendo violazioni di legge e vizi di motivazione; ha inoltre rilevato che non era deducibile il vizio di motivazione nei termini prospettati e che la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e dei documenti, preclusa in sede di legittimità. In dispositivo, tuttavia, la Corte ha enunciato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura che lo invocava è stata giudicata inammissibile perché diretta soprattutto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché volta a criticare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato per denunciare una pretesa erronea valutazione delle prove; la Corte ha escluso che ciò potesse tradursi in un motivo ammissibile di legittimità nei termini formulati.
La Corte ha ribadito che i vizi di violazione di legge e di motivazione non possono essere cumulati in modo promiscuo nello stesso motivo senza chiara distinzione; inoltre, il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il riesame di documenti o la semplice insufficienza motivazionale.
artt. 1361, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c.
Richiamati per contestare l'interpretazione del contratto individuale e del CCNL, ma senza specifica indicazione dei criteri ermeneutici violati; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 27 c.c.n.l. area dirigenza medica e veterinaria SSN
La Corte ha richiamato la definizione di "struttura" come articolazione interna dell'azienda con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e ha ritenuto corretto qualificare l'incarico come struttura semplice sulla base del contratto individuale e della documentazione.
art. 27, comma 7, c.c.n.l. area dirigenza medica e veterinaria SSN
È stato indicato come base della remunerabilità dell'incarico di struttura semplice riconosciuto al dirigente medico.
art. 36 c.c.n.l. area dirigenza medica e veterinaria SSN
Richiamato nel ricorso insieme all'art. 27, senza che la Corte ravvisasse una specifica e ammissibile violazione nella sentenza impugnata.
Richiamato nel ragionamento della Corte in combinato con l'art. 360, n. 4, per chiarire che il vizio motivazionale oggi rilevante è solo quello che si risolve in una carenza assoluta o apparente della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire di distinguere quali censure siano riferite a ciascun paradigma dell'art. 360 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei documenti e delle prove, poiché il controllo della Cassazione non si estende al merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non comprende l'omessa o insufficiente considerazione di singoli elementi istruttori.
- Per dedurre utilmente una violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati e trascrivere o comunque riportare il contenuto rilevante degli atti interpretati.
- La qualificazione di un incarico dirigenziale nel pubblico impiego sanitario come struttura semplice può essere desunta dal contenuto del contratto individuale e dalla documentazione organizzativa, quando da essi risulti l'attribuzione di funzioni di coordinamento e gestione di risorse nell'ambito di un'articolazione interna dell'azienda.
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