Cassazione Civile, Ordinanza n. 27070/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per opere irrigue riferiti alle annualità 2015-2017; la Commissione tributaria provinciale di Enna aveva accolto il ricorso. Il Consorzio aveva appellato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che, in conseguenza dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, il Consorzio territoriale fosse giuridicamente inesistente perché accorpato al nuovo Consorzio di bonifica Sicilia Orientale. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992: la questione dell’asserita inesistenza dell’ente, riguardando secondo il ricorrente la titolarità sostanziale del rapporto, non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio e, comunque, il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporla al contraddittorio, concedendo alle parti il termine previsto per le osservazioni. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha censurato l’interpretazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 e del regolamento di organizzazione del Consorzio Sicilia Orientale, deducendo che la riforma aveva disposto l’accorpamento e la riorganizzazione dei consorzi, non la loro immediata estinzione, e che il Consorzio territoriale conservava legittimazione e funzioni durante il periodo transitorio. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione, tra l’altro, dell’art. 1705 c.c., dell’art. 97 Cost., dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, della legge regionale n. 5/2014 e del regolamento consortile, sostenendo che il richiamo al mandato senza rappresentanza descriveva in realtà una delega interorganica. Il contribuente si è costituito tardivamente; l’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo: la questione della legittimazione processuale del Consorzio, quale soggetto ritenuto non più esistente, attiene alla legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado salvo giudicato interno. Inoltre, l’omessa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto non determina di per sé nullità della sentenza; occorre che si sia concretamente consumato un ulteriore vizio processuale, mentre la tutela conseguente alla mancata interlocuzione va valutata secondo la natura della questione e l’effettiva compromissione del contraddittorio. Ha accolto il secondo motivo. Interpretando l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 alla luce del regolamento di organizzazione e della disciplina transitoria, ha affermato che l’istituzione dei nuovi consorzi non comportava l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti: la legge prevedeva accorpamento e riorganizzazione, ma non disponeva espressamente la soppressione immediata; i consorzi originari continuavano a operare nel periodo transitorio, durante il quale restavano efficaci piani, regolamenti e affidamenti preesistenti. L’estinzione si verifica soltanto al completamento del processo di riunificazione. Pertanto, nel periodo considerato, il Consorzio territoriale conservava la legittimazione e la funzione impositiva, e l’atto relativo ai contributi consortili non era invalido per la sola asserita inesistenza dell’ente. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 L.R. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliana non ha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti.
La disposizione regionale avvia l’accorpamento e la riorganizzazione dei consorzi, ma non determina da sola la soppressione immediata degli enti territoriali preesistenti; questi continuano a operare fino al completamento del processo di riunificazione.
art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale
È poi previsto un periodo transitorio (più volte prorogato) durante il quale i Consorzi originari continuano ad operare e durante tale fase restano validi piani, regolamenti e affidamenti già in essere, garantendo continuità amministrativa.
La disciplina regolamentare transitoria mantiene l’operatività dei consorzi accorpati e l’efficacia degli atti e degli affidamenti preesistenti sino alla conclusione della riunificazione.
Non è inoltre qualificabile la loro attività come «mandato senza rappresentanza», poiché nel diritto pubblico si applicano semmai meccanismi di delega previsti dalla legge, e tuttavia, l’erroneo richiamo al mandato non incide sulla validità degli atti adottati, né sulla titolarità del potere, che deriva dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti.
L’attività dei consorzi territoriali nella fase transitoria non va ricondotta al mandato senza rappresentanza privatistico; l’eventuale improprietà di tale qualificazione non invalida gli atti, poiché la titolarità del potere discende dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora efficaci.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Nel caso in cui il Giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, come nel caso in esame, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
L’esame d’ufficio di una questione di puro diritto senza previa interlocuzione non comporta automaticamente la nullità della sentenza: in cassazione è necessario individuare un concreto vizio processuale ulteriore, effettivamente derivato dall’omissione.
La questione in oggetto (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio in quanto soggetto «giuridicamente non più esistente») attiene, come correttamente evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado alla c.d. legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
La legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Nel caso in cui il Giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, come nel caso in esame, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
La denuncia di nullità processuale in cassazione richiede che l’omessa interlocuzione abbia prodotto un vizio processuale concreto; la mera violazione del dovere di segnalare alle parti una questione di puro diritto non è sufficiente.
Massime di principio
- L’istituzione, mediante legge regionale, di nuovi enti consortili e l’accorpamento dei consorzi preesistenti non ne determinano l’estinzione immediata quando la disciplina ha carattere programmatico e non dispone espressamente la soppressione; l’estinzione interviene al completamento del processo di riunificazione.
- Durante il periodo transitorio previsto per l’accorpamento, i consorzi preesistenti conservano la capacità di operare e la legittimazione ad adottare atti, anche in materia contributiva, quando restano efficaci gli affidamenti, i piani e i regolamenti già in essere.
- La legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
- La mancata previa sottoposizione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina automaticamente la nullità della sentenza: il ricorrente deve indicare il vizio processuale concretamente verificatosi e il pregiudizio derivatone.
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