Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01491/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio convenne in giudizio il proprio ex amministratore chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi gestori: uso personale di somme versate dai condòmini per lavori straordinari, aggravamento di infiltrazioni in un appartamento condominiale a seguito dell'interruzione dei lavori dell'appaltatore per mancato pagamento del corrispettivo, e perdita di un contributo comunale per lavori di ristrutturazione a causa dell'inerzia nell'adempimento di adempimenti amministrativi. In corso di causa fu prodotta una transazione con l'appaltatore e con il condominio: il primo giudice dichiarò cessata la materia del contendere ritenendo adempiuta la transazione; la corte d'appello riformò la decisione e condannò l'ex amministratore al pagamento di Euro 78.085,80. Nel ricorso per cassazione l'ex amministratore dedusse: 1) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla transazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe implicitamente risolto il contratto senza verificarne i presupposti, in particolare la gravità dell'inadempimento e la buona fede; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione, poiché la corte avrebbe erroneamente considerato solo il pagamento di Euro 18.000 al condominio e non anche Euro 10.000 versati all'appaltatore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica sulla sua corresponsabilità al 50% nei danni da infiltrazioni; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto provato l'inadempimento relativo alla perdita del contributo SI.RE.NA., senza considerare che la DIA avrebbe richiesto un progetto tecnico predisposto da un professionista abilitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la corte d'appello non aveva affatto dichiarato la risoluzione della transazione, ma ne aveva solo accertato in via incidentale l'inefficacia rispetto alla cessazione della lite, perché la transazione prevedeva come presupposto imprescindibile l'integrale pagamento della somma accettata dall'appaltatore e la realizzazione dell'effetto liberatorio verso il condominio. Ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione del danno: il pagamento di Euro 18.000 al condominio era stato correttamente detratto dal credito risarcitorio, mentre i 10.000 Euro versati all'appaltatore non potevano ridurre il danno dovuto al condominio perché destinati a un diverso creditore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a ottenere una nuova valutazione di merito e la motivazione della corte territoriale superava il minimo costituzionale. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la corte d'appello aveva accertato l'obbligo dell'amministratore di presentare la DIA e il nesso tra la sua inerzia e la revoca del contributo, sicché la censura si risolveva in un'inammissibile contestazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o nullità devono effettivamente investire errori di diritto o vizi processuali; non sono ammissibili se mirano solo a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non consente di sovvertire una valutazione di merito sulla quantificazione del danno quando il giudice abbia correttamente imputato a ciascun creditore le somme corrisposte.

  • art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la semplice non condivisibilità della ricostruzione fattuale.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i presupposti della risoluzione per inadempimento nei contratti sinallagmatici.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'inadempimento deve essere non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di transazione quale contratto volto a porre fine a una lite già insorta.

  • art. 1976 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i presupposti della risoluzione della transazione per inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La sentenza chiarisce che il giudice d'appello, nel riformare una declaratoria di cessazione della materia del contendere, può limitarsi ad accertare incidenter tantum l'inefficacia del negozio transattivo rispetto all'effetto estintivo della lite, senza pronunciare una formale risoluzione del contratto.
  • Quando una transazione subordina l'effetto liberatorio al pagamento integrale di una somma e al soddisfacimento degli interessi di più soggetti, il mancato avveramento di tale presupposto impedisce la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizi di motivazione in richieste di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione post riforma del 2012 ricorre solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria, non quando il ricorrente dissenta dalla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Nella liquidazione del danno, le somme corrisposte a un soggetto diverso dal creditore danneggiato non possono essere imputate in detrazione al credito risarcitorio di quest'ultimo; rilevano solo i pagamenti eseguiti al titolare della pretesa risarcitoria.
  • L'amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dalla mancata attivazione di adempimenti amministrativi necessari alla conservazione di un contributo pubblico, quando tale attività rientri nei suoi poteri rappresentativi e il giudice di merito accerti il nesso causale tra inerzia e perdita del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoSpese condominialiAmministratore di condominio
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.