Cassazione Penale, Sentenza n. 26866/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse effettuato l'accertamento richiesto dall'art. 42, 2° c., r.d. n. 635/1940 circa la destinazione principale degli oggetti sequestrati (se uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo o industriale) e che la motivazione fosse contraddittoria o manifestamente illogica nel ritenere tali oggetti 'vere e proprie armi', nonostante la difficoltà di porto e maneggevolezza e la possibilità che avessero una funzione ornamentale o da collezione (in particolare si è richiamata l'assimilazione alla balestra e la natura 'fantasy' di una delle armi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione degli oggetti (katane e un'arma 'fantasy' con due punte acuminate) come 'armi proprie' la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Ha ritenuto infondate le censure relative al mancato accertamento della destinazione principale, rilevando che il ricorrente non aveva allegato elementi concreti che dimostrassero una diversa destinazione (l'oggettiva conservazione in teca non esclude la detenzione). È stata altresì esclusa l'assimilazione alla balestra e non ha rilevanza l'assenza della lama a doppio taglio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna in primo grado (per la detenzione senza denuncia ex art. 697 c.p.) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, r.d. n. 635 del 1940
Norma regolamentare richiamata in relazione all'obbligo di accertare la destinazione principale degli strumenti da punta e da taglio; la Corte ritiene che il Tribunale dovesse accertare la destinazione, ma che l'accertamento sia risultato adeguato nel caso concreto dato che il ricorrente non ha fornito prove di diversa destinazione
Fattispecie contravvenzionale sanzionante la detenzione senza la prescritta denuncia delle armi soggette a denuncia; è la norma applicata per la condanna confermata
«agli effetti delle disposizioni precedenti», tra le altre, «quelle indicate al n. 1 del capoverso dell’art. 585» e le «quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona»
Fornisce la nozione di 'armi' richiamata per l'applicazione degli artt. precedenti: includendo armi da sparo e altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona
art. 30 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Nozione di 'arma' richiamata dalla giurisprudenza: distingue armi proprie e strumenti con diversa destinazione principale
comma primo: strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili); comma secondo: non sono considerate tali gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione (uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili)
Stabilisce la distinzione tra armi proprie e strumenti con destinazione specifica diversa; la Corte applica questo criterio sostanziale e richiede l'accertamento della destinazione principale
art. 38 r.d. 18/6/1931, n. 778 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale norma sulle armi soggette a denuncia; integra il quadro regolamentare delle armi soggette a obbligo di denuncia
art. 1‑bis, d.lgs. 30/12/1992, n. 527 (come modificato)
Elenca le armi da fuoco per le quali è obbligatoria la denuncia; la Corte osserva che la balestra non rientra tra quelle elencate
Riferimento normativo per la nozione di strumenti atti a offendere, utilizzato in giurisprudenza per distinguere strumenti con diversa destinazione specifica
Massime di principio
- Per qualificare un oggetto come "arma propria" non conta solo l'idoneità tecnica all'offesa, ma la sua destinazione naturale o principale nell'uso sociale corrente; occorre valutare i costumi e l'uso normale dell'oggetto in un dato contesto storico-sociale
- La distinzione fra armi proprie e strumenti 'impropri' dipende dalla destinazione principale: strumenti concepiti elettivamente per impieghi agricoli, domestici, sportivi o professionali non sono armi proprie anche se possono occasionalmente offendere
- È insufficiente una mera affermazione generica che l'oggetto fosse in una teca o avesse finalità ornamentali: chi detiene l'oggetto deve, per opporre una diversa destinazione, fornire elementi concreti e tempestivi che dimostrino l'uso principale diverso al momento dell'accertamento
- La giustificazione post‑uma della detenzione (ossia produrre spiegazioni solo dopo il sequestro) non prevale sull'accertamento di polizia giudiziaria; rilevano le circostanze e le allegazioni fornite al momento del controllo
- Caratteristiche costruttive come la presenza o meno di lama a doppio taglio non sono decisive: rileva l'uso normale e la destinazione principale dell'arma nel contesto sociale
- Non tutte le armi 'non da fuoco' o atipiche (es. balestra) sono equiparabili alle armi da fuoco soggette a denuncia; occorre riferirsi all'elencazione normativa e alla giurisprudenza per verificare obblighi di denuncia specifici
- In presenza di dubbi, l'onere probatorio circa la diversa destinazione è a carico del detentore: senza allegazioni e prove concrete, il giudice può legittimamente qualificare gli oggetti come armi proprie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26756/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26758/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26759/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26760/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26761/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26762/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →