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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14793/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il giudizio nasce dal dissesto di un fabbricato condominiale, divenuto inagibile e poi da demolire, che i proprietari hanno attribuito ai lavori di perforazione di un versante montano per la costruzione di una galleria in territorio di Valdisotto, eseguiti con uso di esplosivi. In primo grado il tribunale aveva ritenuto responsabile l’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 2050 c.c., condannandola al risarcimento e riconoscendo un concorso di colpa dei danneggiati; la Corte d’appello ha invece riformato integralmente, escludendo il nesso causale tra i lavori e i danni e valorizzando la fragilità strutturale preesistente dell’edificio, già destinatario di ordinanza di sgombero e di consolidamenti, nonché l’assenza di riscontri tecnici certi sulla derivazione dei danni dai lavori di galleria. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte territoriale, a loro dire, erroneamente sovvertito le risultanze della CTU; 2) violazione degli artt. 2050 e 2697 c.c. e dell’art. 41 c.p., oltre a omesso esame, per aver negato il nesso eziologico senza considerare il rischio geologico e il criterio del più probabile che non; 3) violazione degli artt. 2050 c.c., 40 e 41 c.p. e omesso esame, per non aver attribuito rilievo alla stabilità trentennale del fabbricato fino all’avvio degli scavi e per aver impropriamente valorizzato le pregresse criticità dell’immobile; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenuta ingiustificata anche nei confronti dei terzi chiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la sentenza d’appello era adeguatamente motivata, che le doglianze miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e che, in tema di causalità civile, il danno non può essere imputato se resta indimostrato l’apporto causale dell’attività dedotta. La Corte ha affermato che, nel caso concreto, la fragilità strutturale preesistente dell’edificio e le sue difformità costruttive non costituivano una mera concausa riducente la responsabilità dell’impresa, ma una serie causale autonoma e indipendente rispetto ai lavori di scavo, non essendo stato provato che questi ultimi avessero determinato i danni denunciati. È stato respinto anche il motivo sulle spese, ritenendo la statuizione conforme ai principi sulla soccombenza e sulla rifusione delle spese dei terzi chiamati in garanzia impropria. Il ricorso incidentale condizionato della società appaltatrice e della società subentrata è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato come titolo di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, ma nel caso concreto la responsabilità non è stata confermata in cassazione perché non è stato provato il nesso causale tra i lavori e il danno.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, se resta indimostrato l’apporto causale della condotta, non può essere pronunciata condanna risarcitoria.

  • art. 41 c.p.

    Utilizzato come criterio di causalità, ma la Corte distingue causalità civile e penale e afferma che, in sede civile, la comparazione tra cause riguarda la verifica del nesso materiale e non un frazionamento equitativo del danno tra cause naturali e umane.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato insieme all’art. 41 c.p. quale base dei principi di causalità materiale.

  • art. 1223 c.c.

    Indicata quale norma di riferimento per la causalità giuridica e per la risarcibilità delle conseguenze dannose.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte precisa che non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Indicato come base del rito camerale adottato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 92, 2° comma, c.p.c.

    Richiamato quanto alla compensazione delle spese, ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • L’accertamento del nesso di causalità materiale richiede la prova che la condotta dedotta abbia effettivamente contribuito alla produzione del danno; se tale contributo resta indimostrato, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
  • In materia di causalità civile, il criterio del "più probabile che non" governa l’accertamento del nesso causale, ma non consente di frazionare il nesso materiale né di attribuire il danno in percentuali quando non vi sia prova di un concorso di cause umane colpevoli.
  • Quando il danno è spiegabile con una serie causale autonoma e indipendente, radicata in una condizione preesistente dell’immobile o del sito, non può imputarsi integralmente all’autore della condotta successiva senza prova del collegamento eziologico.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese dei terzi chiamati in garanzia impropria segue, di regola, la soccombenza della parte che ha provocato la chiamata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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