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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00268/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il contraente aveva agito in appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto di assicurazione sulla vita unit linked per difetto di forma scritta del contratto quadro, rigettando però le reciproche domande di condanna. In appello il giudice aveva rideterminato i rapporti di dare e avere tra le parti, accertando che, a fronte delle somme versate dal contraente e di quelle da lui già riscosse, residuava un saldo a favore della compagnia, condannando quindi il contraente al pagamento di euro 3.928,28 oltre interessi. Nel ricorso per cassazione il contraente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse mal governato le risultanze istruttorie e l'onere della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, che però non sarebbe stato specificamente individuato; 3) violazione degli artt. 1418 e 1424 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere già restituito l'intero capitale investito, poiché residuava ancora un credito restitutorio in suo favore. La compagnia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e il nuovo accertamento contabile, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché il fatto storico decisivo non era stato neppure identificato, e l'errore di valutazione non coincide con l'omesso esame di un fatto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la condanna della parte ricorrente derivava dall'obbligo restitutorio conseguente alla nullità del negozio finanziario e dall'accertamento che la compagnia aveva corrisposto al contraente un importo eccedente l'investimento iniziale. Sono state inoltre applicate le statuizioni sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del giudizio e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo errato, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare un mero riesame del fatto o delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, specificamente individuato; non basta denunciare un errore di valutazione

  • artt. 1418 e 1424 c.c.

    la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi, quando la decisione si fonda sull'obbligo restitutorio conseguente alla nullità del negozio e sull'accertamento di un saldo restitutorio favorevole alla controparte

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia invertito o erroneamente attribuito l'onere della prova; non è invece configurabile quando la doglianza riguarda il modo in cui le prove sono state apprezzate o il fatto è stato ricostruito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, specificamente indicato nel ricorso; non può essere fatto valere per denunciare un semplice errore valutativo o ricostruttivo del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti accertati.
  • In presenza di nullità di un negozio finanziario, la decisione può fondarsi su un autonomo obbligo restitutorio, con conseguente rideterminazione del dare-avere tra le parti in base alle somme effettivamente versate e già restituite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileAssicurazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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