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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33012/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società di agenzia assicurativa, incaricata di procurare contratti di assicurazione e gestire i sinistri per conto della mandante, ha impugnato il recesso comunicato dalla compagnia assicurativa dopo che erano intervenute modifiche nella compagine sociale dell'agenzia. La società ricorrente sosteneva che la clausola dell'accordo collettivo nazionale ANA del 2003, invocata dalla compagnia per giustificare il recesso dopo 90 giorni dal mutamento societario, non fosse applicabile ai contratti già in corso al momento della sua entrata in vigore e che, quindi, il recesso fosse illegittimo. Conseguentemente chiedeva una diversa quantificazione dell'indennità di fine rapporto e il risarcimento dei danni. Con i motivi di ricorso ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e del divieto di retroattività; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; errori nell'ammissione/rinnovo delle prove e della CTU; violazione del giusto processo; errata determinazione della penale per ritardo nella riconsegna dell'agenzia, assumendo di avere interrotto la mora con una propria offerta non formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale sull'asserita irretroattività dell'art. 2-bis dell'accordo ANA del 2003, osservando che si trattava di rapporto di durata ancora in corso e che il combinato disposto delle clausole collettive rendeva applicabile la disciplina anche ai contratti stipulati in precedenza, quando la società agente mutasse compagine senza consenso della mandante. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla motivazione, sufficiente per relationem, e inammissibili le doglianze sulle prove e sulla CTU, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione discrezionale del materiale istruttorio. Inammissibile anche il motivo sulla penale da ritardo, poiché la corte di merito aveva motivatamente accertato in fatto che l'offerta non formale non bastava a escludere o ridurre la mora. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con ulteriore statuizione conseguente al rigetto in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione dell'accordo collettivo; la Corte esclude che i giudici di merito ne abbiano fatto cattivo uso nel ritenere applicabile la clausola al rapporto in corso.

  • art. 11 preleggi

    La Corte precisa che il principio di irretroattività riguarda le leggi e non i contratti collettivi; inoltre evidenzia che la regola non opera in senso ostativo per i rapporti di durata ancora in corso.

  • art. 2, comma V, accordo ANA 2003

    Prevede l'obbligo per l'agente di comunicare la compagine sociale e il necessario consenso della mandante per il mutamento della compagine quando il contratto è stipulato con società già costituita.

  • art. 2, comma VI, accordo ANA 2003

    Stabilisce che le norme dell'art. 2-bis si applicano anche ai contratti in corso nelle ipotesi previste dal comma V.

  • art. 2-bis, accordo ANA 2003

    Consente il recesso del mandante, dopo 90 giorni dal mutamento della compagine sociale senza sostituzione dei soci cessati e senza consenso del mandante.

  • art. 101 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione delle prove; la Corte lo richiama solo per affermare l'inammissibilità del motivo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente in relazione al tema istruttorio; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare il motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione della prova relativa alla mora e alla durata del ritardo; la Corte ritiene la censura inammissibile perché mira a una rivisitazione del fatto.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in relazione alla penale per ritardo nella riconsegna dell'agenzia; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo inammissibile la doglianza fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per la statuizione conseguente al rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le clausole di un accordo collettivo applicabili a rapporti di durata possono operare anche nei confronti di contratti già in corso, quando il testo dell'accordo lo preveda espressamente o per combinato disposto di più clausole, senza che ciò configuri di per sé una retroattività vietata.
  • Il principio di irretroattività non opera allo stesso modo per i contratti collettivi e, comunque, non impedisce l'applicazione della nuova disciplina a rapporti ancora pendenti e non esauriti.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il giudice d'appello richiami e faccia propri gli argomenti del primo giudice, purché dal provvedimento complessivamente considerato risultino comprensibili le ragioni della decisione.
  • Le censure in cassazione che investono l'ammissibilità o la valutazione delle prove sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o non individuano specificamente il capo della decisione impugnato.
  • In tema di mora e di penali contrattuali, il giudice di merito può valorizzare la lettera o l'offerta della parte secondo criteri ermeneutici di fatto; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione del periodo di ritardo a quella logicamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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