Cassazione Penale, Sentenza n. 6524/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Calvaruso rispetto a un quadro di reati riconducibili a partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis e reati 'fine') e aveva, in parte, annullato l'ordinanza di primo grado su alcuni specifici capi. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che: le risultanze (in particolare la partecipazione a una 'spedizione punitiva' e alcune intercettazioni) non provano un ruolo apicale; le dichiarazioni del collaboratore Bisconti si limitano a riferire un'ipotetica investitura senza prova di accettazione; il trasferimento in Brasile e l'organizzazione del mantenimento dei detenuti tramite terzi contrasterebbero con l'asserita condotta di reggente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e non possa sostituirsi alla valutazione di merito svolta dal Tribunale del riesame, che ha fornito una motivazione completa e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione degli elementi indizianti (dichiarazioni del collaboratore Bisconti, conversazioni intercettate, frequentazioni con vertici del mandamento, partecipazione a episodi violenti e gestione di rapporti con detenuti) che giustificavano la misura cautelare e l'attribuzione di un ruolo di vertice a Calvaruso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione c.p.p.; non è stata disposta alcuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento per il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indizianti fossero compatibili con una perdurante intraneità dell'indagato al sodalizio e con un ruolo di vertice, senza entrare nella valutazione di merito tipica del giudice del riesame.
Richiamata come aggravante con riferimento ad alcuni capi: il Tribunale del riesame aveva annullato l'applicazione dell'aggravante su alcuni profili, ma nel complesso la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame non manifestamente illogica rispetto alle valutazioni svolte.
Censura dedotta dal ricorrente (presunta violazione) ritenuta infondata: la Corte non ha accolto l'eccezione come idonea a fondare l'annullamento perché la motivazione del riesame ha adeguatamente considerato le risultanze.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà.
Richiamato tra i delitti per i quali era contestata la responsabilità; la Corte ha valutato nel complesso la sussistenza di elementi indizianti collegati alla partecipazione associativa e ai reati 'fine'.
Norma relativa alla rapina, citata nel capo di imputazione; gli atti violenti contestati sono stati considerati nel quadro complessivo di controllo del territorio esercitato dall'associazione.
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; le condotte collettive e la partecipazione coordinata sono state valutate dal Tribunale del riesame come indicatrici della struttura associativa.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può rivedere i fatti o sostituirsi alle valutazioni di merito, ma verifica solo la congruità e la non manifestabilità illogica della motivazione.
- Per la conferma di misure cautelari per associazione mafiosa è sufficiente un quadro indiziario complessivo, costruito anche su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e comportamenti (incontri riservati, interventi per risolvere controversie, azioni violente) che denotino controllo del territorio.
- La presenza di precedenti condanne per partecipazione associativa non costituisce di per sé un 'alleggerimento' dell'onere probatorio, ma può integrare insieme ad altri elementi indizianti una valutazione prognostica sulla perdurante appartenenza.
- La difesa che proponga una diversa valutazione degli elementi fattuali deve dimostrare contrasto di illegittimità o illogicità manifesta nella motivazione per ottenere accoglimento in sede di legittimità; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
- Elementi come l'organizzazione del sostegno ai detenuti, la partecipazione a spedizioni punitive e i contatti con vertici mafiosi sono considerati indici rilevanti di un ruolo apicale quando ricompresi in una valutazione sistematica e coerente.
- Fatti successivi al periodo valutato dal giudice del riesame (es. trasferimenti o comportamenti posteriori) difficilmente incidono sul sindacato della Cassazione se non dimostrano errori di valutazione nell'atto impugnato.
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