Cassazione Civile, Ordinanza n. 22355/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti degli eredi dell’ex amministratore unico di una s.r.l., per avere l’amministratore proseguito l’attività sociale dopo l’erosione del capitale e dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con conseguente aggravamento del dissesto e incremento delle passività. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 146 l. fall. e aveva condannato gli eredi, nei limiti del valore dell’eredità, al pagamento di euro 300.000. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2476 c.c., sostenendo che la domanda fosse stata accolta sulla base di una allegazione generica, senza specificazione delle singole condotte gestorie, del nesso causale e dei danni; 2) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello valorizzato allegazioni tardive contenute solo nell’atto di appello; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in particolare sulla quantificazione del danno, ritenuta apodittica e sostanzialmente transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati i primi due motivi perché, nell’azione di responsabilità contro l’amministratore per prosecuzione indebita dell’attività dopo la causa di scioglimento, la curatela deve allegare e provare la sopravvenienza della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori non meramente liquidatori, mentre spetta all’amministratore dimostrare che tali atti non abbiano comportato un nuovo rischio d’impresa o siano stati imposti da finalità liquidatorie. Ha inoltre considerato tempestive le allegazioni sullo sviluppo dell’indebitamento già presenti in primo grado nel rito societario. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché la motivazione della Corte d’appello era chiara e idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio; la liquidazione di euro 300.000 è stata letta non come liquidazione equitativa pura ex art. 1226 c.c., ma come contenimento dell’importo entro il limite della domanda, pur a fronte di un danno ritenuto certo e superiore. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente al curatore di agire contro gli amministratori per il risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori; nel caso concreto il danno è stato collegato alla prosecuzione indebita dell’attività dopo la causa di scioglimento.
È richiamato dai ricorrenti come norma violata; la Corte chiarisce che l’azione di responsabilità richiede l’allegazione di condotte qualificabili come inadempimenti causalmente rilevanti.
Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori possono compiere solo atti conservativi o liquidatori; la prosecuzione dell’attività oltre tali limiti integra condotta illecita.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione degli atti processuali rilevanti nei fascicoli di merito è idonea a soddisfare l’onere di specificità e di produzione documentale nel giudizio di cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; nel caso concreto tale onere è stato ritenuto assolto.
Norma sul procedimento camerale di cassazione, richiamata per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e del procedimento, nonché per difetto assoluto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente e non consente di percepire l’iter logico seguito dal giudice.
La Corte esclude che nel caso si tratti di vera liquidazione equitativa del danno, ritenendo invece che il pregiudizio fosse certo e che l’importo fosse contenuto equitativamente entro la domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore per fatti successivi a una causa di scioglimento, la curatela deve allegare la sopravvenienza della causa di scioglimento e il compimento di atti gestori ulteriori; non è necessario dettagliare sin dall’origine ogni singolo atto se la condotta contestata è la prosecuzione indebita dell’attività.
- Il danno risarcibile va ricondotto agli effetti causalmente collegati alla prosecuzione non consentita dell’attività, cioè all’aggravamento del dissesto o all’assunzione di nuovi debiti, non allo sbilancio complessivo in sé considerato.
- Una volta provato che dopo la causa di scioglimento siano stati compiuti atti non meramente conservativi, spetta all’amministratore convenuto dimostrare che tali atti non hanno introdotto un nuovo rischio d’impresa o che erano giustificati da esigenze liquidatorie.
- Nel rito societario, le allegazioni e precisazioni svolte con le memorie consentite dalla disciplina speciale possono integrare la domanda nei limiti della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente; non basta dissentire dalla ricostruzione dei fatti o dalla valutazione delle prove se il ragionamento del giudice è comunque percepibile.
- La liquidazione del danno può essere contenuta entro il limite quantitativo della domanda, anche se il pregiudizio accertato sia superiore, senza che ciò integri di per sé una liquidazione equitativa impropria.
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