Cassazione Civile, Ordinanza n. 16104/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale. Il Tribunale di Verona aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dal lavoratore, ammettendolo al passivo in parte con privilegio per retribuzioni, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, dopo aver ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, non incompatibile con la sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della società, e in parte al chirografo per spese. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. per avere il tribunale erroneamente qualificato come subordinato e di natura dirigenziale il rapporto intercorso tra le parti. In particolare, ha contestato: la ritenuta soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; lo svolgimento di mansioni asseritamente estranee al rapporto organico di consigliere di amministrazione; l’omessa valorizzazione del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, qualificato come collaborazione coordinata e continuativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Ha quindi escluso che fosse dedotta una vera violazione dell’esatta interpretazione degli artt. 2094 e 2095 c.c., poiché il ricorso contestava il convincimento del tribunale sulla base delle prove documentali e testimoniali già esaminate. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per ribadire che la qualificazione del rapporto subordinato non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La norma è evocata in relazione all’inquadramento dirigenziale del rapporto, ma la Corte osserva che la censura non investe l’interpretazione della disposizione bensì la ricostruzione fattuale della vicenda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non comprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze istruttorie, che appartiene alla valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in relazione al privilegio riconosciuto per parte dei crediti ammessi al passivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È evocato indirettamente nel ragionamento della Corte, che esclude un reale vizio motivazionale e rileva che le censure mirano a un riesame del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: se il ricorso attacca l’apprezzamento istruttorio del giudice di merito, esso è inammissibile.
- L’errore nella ricostruzione della fattispecie concreta, quando dipende dalla lettura delle prove e non dall’interpretazione della norma, non integra violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene al giudizio di merito.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o dirigenziale richiede un accertamento fattuale sulla concreta soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; tale accertamento, se motivato e fondato sulle prove, è sottratto al sindacato di legittimità.
- Il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti non è decisivo da solo, dovendo prevalere la concreta esecuzione del rapporto e gli elementi fattuali accertati dal giudice di merito.
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