Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36178/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione, asseritamente creditrice di una persona fisica, aveva convenuto quest'ultima e l'acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una serie di atti di vendita con riserva di proprietà aventi a oggetto immobili situati in diversi comuni. Nel giudizio era intervenuto anche un condominio, a sua volta creditore della venditrice e dell'acquirente, chiedendo analoga declaratoria di inefficacia nei propri confronti. Il tribunale aveva accolto le domande; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la consapevolezza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie già in epoca anteriore ai preliminari e richiamando indizi relativi all'elevata esposizione debitoria della venditrice. In cassazione l'acquirente ha denunciato, con un solo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che mancasse la prova della sua partecipatio fraudis e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non presentassero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in sostanza, chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e dell'inferenza presuntiva compiuta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di norme di diritto, miri in realtà a contestare la valutazione di merito sulla prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente. La deduzione sull'art. 2729 c.c. non era articolata nei termini richiesti per denunciare un vizio di diritto sui requisiti della presunzione, ma si risolveva nella richiesta di sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte resistente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria; nel caso concreto il tema era la prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente e del pregiudizio arrecato ai creditori.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma non decisivo poiché la censura tendeva a rimettere in discussione la valutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    la violazione può essere utilmente dedotta solo contestando, in iure, l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non consente una nuova valutazione del compendio indiziario.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non riguardava un error in procedendo, bensì il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto alla proposta del relatore e alla comunicazione alle parti.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se investe, in termini di diritto, l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario.
  • Quando il ricorso per cassazione mira a contestare la congruità dell'inferenza presuntiva compiuta dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile perché sollecita un riesame del fatto precluso in sede di legittimità.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere desunta anche per presunzioni, ma la relativa valutazione appartiene al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
  • La mera intestazione del motivo come violazione di legge non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità quando il contenuto effettivo della censura attiene al giudizio di fatto o alla ricostruzione delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.