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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13398/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 24 luglio 1990 qualificato dai giudici di merito come permuta di cosa presente con cosa futura, avente ad oggetto il trasferimento di un'area edificabile in cambio di locali commerciali da costruire sulla stessa superficie a cura e spese della società. I proprietari hanno agito per il risarcimento del danno da inadempimento, deducendo la mancata consegna dei locali promessi. Il tribunale ha accolto in parte la domanda e condannato la società al risarcimento; la corte d'appello ha rigettato gli appelli di entrambe le parti, confermando la gravità dell'inadempimento della società ma ritenendo corretta la riduzione del danno di un terzo in ragione del valore economico di alcuni manufatti realizzati. In cassazione i proprietari hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 1472 c.c., sostenendo che, trattandosi di vendita/permuta di cosa futura, la proprietà dei locali si sarebbe dovuta acquistare solo al momento della loro venuta ad esistenza, mai verificatasi, con conseguente diritto al risarcimento integrale senza abbattimenti per opere diverse e inutilizzabili; 2) violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c. per il rigetto del danno non patrimoniale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. per mancata condanna per lite temeraria. La società, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) nullità per difetto di litisconsorzio necessario, assumendo che uno dei proprietari fosse coniugato in comunione legale al momento del contratto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i proprietari non avessero trasferito l'intera percentuale edificatoria promessa e che la società non potesse essere ritenuta inadempiente; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p.c. per il caso di mancata integrazione del contraddittorio. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi incidentali, osservando inoltre che la comunione era già cessata per intervenuta sentenza di divorzio prima dell'introduzione del giudizio, e ha accolto il primo motivo principale, cassando la sentenza nella parte in cui aveva ridotto il danno attribuendo rilievo economico a manufatti diversi dai locali promessi, che non erano mai divenuti proprietà dei ricorrenti né ex art. 1472 c.c. né per accessione. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi; il terzo e il quarto sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per la rideterminazione del danno e delle spese, oltre che per ogni ulteriore statuizione conseguente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo, assorbiti il terzo e il quarto, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. In sede di rinvio il giudice dovrà applicare il principio secondo cui, nella permuta di cosa presente con cosa futura, se i beni costruiti sono diversi e inidonei a integrare la cosa promessa, il loro valore non può ridurre il danno da inadempimento perché quei beni non sono mai entrati nel patrimonio della parte promessa acquirente. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono inoltre stati posti a carico della ricorrente incidentale gli oneri contributivi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi principali e incidentali proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 102 c.p.c.

    La censura di difetto di litisconsorzio necessario è stata ritenuta infondata e, comunque, inammissibile nel caso concreto perché la comunione legale era già cessata prima dell'introduzione del giudizio.

  • art. 180 c.c.

    I coniugi possono compiere disgiuntamente anche in giudizio gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, compresa l'azione per il risarcimento del danno su diritto comune.

  • art. 191 c.c.

    La comunione legale si scioglie con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, evento già intervenuto nel caso di specie prima della citazione.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la produzione documentale in cassazione perché diretta a dimostrare l'ammissibilità del ricorso, in relazione alla eccezione di difetto di integrità del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di merito non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo esaminato le questioni dedotte dalla parte.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che siano indicate le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se si limita a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie senza indicare un fatto storico decisivo non esaminato.

  • art. 1472 c.c.

    Nella vendita o permuta di cosa futura l'effetto traslativo si verifica quando la cosa viene a esistenza; se la cosa promessa non viene ad esistenza, i beni diversi realizzati non possono essere considerati trasferiti né valorizzati per ridurre il danno dell'inadempimento.

  • art. 1555 c.c.

    Alla permuta di cosa presente con cosa futura si applicano le regole sulla vendita di cosa futura.

  • art. 2059 c.c.

    La domanda di danno non patrimoniale deve essere sorretta da prova specifica; nel caso concreto è stata rigettata per difetto di prova.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non può prescindere dalla prova del pregiudizio dedotto.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dalla cassazione con rinvio.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per lite temeraria è stata assorbita dalla cassazione con rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella permuta di cosa presente con cosa futura, l'effetto traslativo sulla cosa futura si produce solo quando la cosa viene a esistenza; se ciò non accade e i manufatti realizzati sono diversi e non corrispondono al bene promesso, essi non possono essere considerati come beni entrati nel patrimonio del promissario per ridurre il danno da inadempimento.
  • Quando il bene futuro non viene a esistenza, il giudice non può abbattere il risarcimento attribuendo valore economico a opere diverse dalla cosa promessa, se tali opere non sono divenute di proprietà della parte danneggiata né per effetto del contratto né per accessione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto in cassazione come richiesta di rivalutazione complessiva delle prove o delle risultanze istruttorie.
  • Il litisconsorzio necessario in materia di comunione legale non può essere affermato in modo astratto: occorre verificare se, al momento della domanda giudiziale, la comunione sia ancora esistente; se sia già intervenuto lo scioglimento della comunione, l'eccezione è infondata.
  • La domanda di danno non patrimoniale richiede la deduzione e la prova del pregiudizio allegato; non è sufficiente invocare in via generica la lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Come è indicizzato

MateriePermutaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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