Sentenza n. 34/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04299/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia rilasciata nel 2002, adottato nel 2019 sulla base della ritenuta falsa rappresentazione delle condizioni dei fondi interessati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di autotutela che aveva annullato una concessione edilizia relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato, alla sanatoria di un piano seminterrato e alla costruzione di ulteriori piani, ritenendo che la domanda non avesse indicato precedenti provvedimenti di sospensione e demolizione riguardanti il fondo confinante e il dante causa della proprietaria confinante. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo integralmente illegittima la concessione per istruttoria incompleta ed erronea e non applicabile il limite temporale dell'annullamento d'ufficio in presenza di false rappresentazioni dei fatti. In appello sono stati dedotti: a) violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, perché l'autotutela era stata esercitata diciassette anni dopo il rilascio della concessione, oltre il termine legislativo, senza adeguata motivazione sull'interesse pubblico e senza considerare che i precedenti sanzionatori riguardavano altro soggetto e che l'appellante non ne era a conoscenza; b) violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, poiché la mancata comunicazione di avvio avrebbe impedito al ricorrente di dimostrare la propria estraneità agli abusi e l'ignoranza delle pregresse ordinanze e sentenze penali. Il Comune ha eccepito anche la carenza di legittimazione, per l'avvenuta donazione del bene al figlio, e la tardività della produzione documentale in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto le eccezioni del Comune. Il trasferimento del bene al figlio non ha fatto venir meno la legittimazione e l'interesse dell'appellante, che rimane destinatario del provvedimento di autotutela e può essere esposto a ulteriori provvedimenti connessi; inoltre, quale donante, può rispondere civilmente verso il donatario ai sensi degli artt. 797 e 798 c.c. La produzione documentale in appello è stata ritenuta tempestiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., perché resa necessaria da uno specifico passaggio motivazionale della sentenza impugnata e destinata a chiarire la rilevanza del titolo di acquisto. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: l'art. 21-nonies, comma 2-bis, distingue le false rappresentazioni dei fatti dalle dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Il superamento del termine temporale per l'annullamento d'ufficio è ammissibile, senza necessità di un previo accertamento penale e indipendentemente dalla consapevolezza o dal dolo del privato, quando la situazione rappresentata diverga da quella reale, anche per effetto del silenzio su circostanze rilevanti. L'autotutela non ha natura sanzionatoria e non richiede quindi colpa o dolo; è inoltre irrilevante che l'amministrazione avrebbe potuto verificare autonomamente le pregresse ordinanze, poiché l'autotutela è funzionale anche alla correzione degli errori amministrativi. In caso di titolo edilizio fondato su presupposti non veritieri, l'annullamento d'ufficio non richiede una motivazione rigorosa sull'interesse pubblico: l'interesse all'ordinata gestione del territorio prevale sull'affidamento del privato, che non si consolida quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione non veritiera. Anche il secondo motivo è stato respinto. L'appellante aveva affermato solo in modo assertivo che la partecipazione avrebbe condotto a un diverso esito, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del TAR e senza dimostrare l'incidenza concreta della partecipazione. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, in presenza di falsa rappresentazione dello stato dei fatti, l'annullamento in autotutela della concessione edilizia può essere considerato attività vincolata, non necessitante della comunicazione di avvio. L'appello è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il rigetto delle eccezioni comunali.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il superamento del rigido limite temporale ... deve ritenersi ammissibile ... tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale
Il limite temporale all'annullamento d'ufficio può essere superato quando il titolo amministrativo sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, anche mediante il silenzio su circostanze rilevanti, senza necessità di un previo accertamento penale e indipendentemente dalla consapevolezza, colpa o dolo del privato.
La motivazione dell'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio fondato su presupposti non veritieri può essere meno rigorosa, poiché il richiamo alla non veritiera prospettazione del privato è sufficiente a giustificare l'interesse pubblico al ritiro e impedisce il consolidamento dell'affidamento.
In presenza di falsa rappresentazione dello stato dei fatti, l'annullamento in autotutela di una concessione edilizia può essere considerato provvedimento vincolato e, secondo l'orientamento richiamato, non richiedere la comunicazione di avvio; comunque, la doglianza partecipativa non è fondata se il privato non dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe determinato un diverso esito.
La produzione documentale in appello è tempestiva quando rispetta il termine processuale e si rende necessaria per replicare a uno specifico argomento contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.
Il donante può conservare un interesse alla contestazione dell'annullamento del titolo relativo al bene trasferito, anche in ragione della possibile responsabilità civile verso il donatario per le condizioni dell'immobile.
Massime di principio
- Il termine temporale previsto per l'annullamento d'ufficio può essere superato quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione dei fatti difforme dalla realtà, anche se la difformità deriva dall'omessa indicazione di circostanze rilevanti e anche in assenza di un previo accertamento penale.
- Ai fini dell'annullamento d'ufficio fondato su una falsa rappresentazione dei fatti, non è necessario dimostrare che il privato abbia agito con dolo, colpa o consapevolezza della falsità, poiché l'autotutela non ha natura sanzionatoria e ciò che rileva è la divergenza oggettiva tra situazione reale e situazione rappresentata.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio rilasciato sulla base di presupposti non veritieri non richiede una motivazione rigorosa e autonoma sull'interesse pubblico quando la non veridicità della prospettazione impedisce il consolidamento dell'affidamento del privato e l'interesse all'ordinata gestione del territorio giustifica il ritiro.
- La possibilità per l'amministrazione di verificare autonomamente le circostanze reali non impedisce l'esercizio tardivo dell'autotutela quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione non veritiera, poiché l'autotutela consente anche di correggere errori commessi dall'amministrazione.
- La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all'annullamento se il ricorrente si limita ad affermare in modo assertivo che la partecipazione avrebbe prodotto un esito diverso, senza dimostrare l'incidenza concreta dell'apporto partecipativo; in presenza di falsa rappresentazione, l'annullamento può inoltre essere qualificato come attività vincolata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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