Cassazione Penale, Sentenza n. 35227/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione per delinquere, furto e ricettazione, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso un’abitazione a Chiaramonti, in provincia di Sassari. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza e il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 25 maggio 2026, aveva rigettato l’appello cautelare ex art. 310 c.p.p. L’unico motivo di ricorso denunciava violazione degli artt. 275, commi 1, 3 e 3-bis, 292, comma 2-bis, e 299 c.p.p., nonché vizio di motivazione sull’incidenza del nuovo domicilio. La difesa sosteneva che la collocazione del domicilio nella provincia di Sassari fosse un dato soltanto geografico e non dimostrasse la persistenza di legami associativi; contestava la rilevanza della custodia cautelare dei coindagati nel carcere di Sassari e giudicava congetturale l’affermazione che l’indagato potesse gestire a distanza o tramite terzi la commercializzazione delle refurtive. Lamentava inoltre che non fossero state spiegate le ragioni per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico non sarebbero stati idonei.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già adeguatamente esaminate dal Tribunale, rilevando che la difesa non si confrontava con le ragioni della decisione. La collocazione del domicilio proposto nello stesso contesto geografico e relazionale in cui l’indagato era coinvolto in un altro procedimento per reati della stessa specie, commessi in concorso con un coindagato del procedimento attuale, era stata motivatamente reputata inidonea a contenere il pericolo di reiterazione. Era stata inoltre valorizzata la prosecuzione delle attività predatorie anche durante il periodo in cui un coindagato era sottoposto a misura cautelare. La Corte ha giudicato non illogico anche il riferimento alla capacità di gestire la commercializzazione dei beni, considerata la provvisoria contestazione di ricettazione. Nessun accoglimento è stato riconosciuto alla censura sull’asserita inadeguatezza della motivazione in merito al controllo elettronico. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Sicché le censure difensive, oltre a essere, come già ricordato, meramente reiterative, neppure si confrontano con le razionali argomentazioni esposte dal Tribunale circa la mancata idoneità del nuovo domicilio a contenere il pericolo di reiterazione dei reati provvisoriamente ascritti, attesa la contiguità territoriale e relazionale del domicilio proposto rispetto al luogo in cui il ricorrente è indagato per aver commesso ulteriori reati; reati ‒ si è rimarcato ancora in motivazione ‒ imputati all’Adzovic in concorso con persone indagate anche nel procedimento de quo.
La decisione menziona l’associazione per delinquere tra le imputazioni provvisorie, ma non formula un’interpretazione autonoma dell’art. 416, comma 2, c.p.; il passaggio applica i dati del procedimento alla valutazione cautelare del pericolo di reiterazione.
Sicché le censure difensive, oltre a essere, come già ricordato, meramente reiterative, neppure si confrontano con le razionali argomentazioni esposte dal Tribunale circa la mancata idoneità del nuovo domicilio a contenere il pericolo di reiterazione dei reati provvisoriamente ascritti, attesa la contiguità territoriale e relazionale del domicilio proposto rispetto al luogo in cui il ricorrente è indagato per aver commesso ulteriori reati; reati ‒ si è rimarcato ancora in motivazione ‒ imputati all’Adzovic in concorso con persone indagate anche nel procedimento de quo.
La Corte richiama i reati provvisoriamente ascritti per esaminare la valutazione cautelare, senza interpretare specificamente la fattispecie di furto.
Sicché le censure difensive, oltre a essere, come già ricordato, meramente reiterative, neppure si confrontano con le razionali argomentazioni esposte dal Tribunale circa la mancata idoneità del nuovo domicilio a contenere il pericolo di reiterazione dei reati provvisoriamente ascritti, attesa la contiguità territoriale e relazionale del domicilio proposto rispetto al luogo in cui il ricorrente è indagato per aver commesso ulteriori reati; reati ‒ si è rimarcato ancora in motivazione ‒ imputati all’Adzovic in concorso con persone indagate anche nel procedimento de quo.
La disposizione è richiamata quale riferimento all’imputazione provvisoria; la Corte non ne svolge un’interpretazione di merito.
A tal proposito, sia sufficiente notare che, fin dall’incipit della gravata ordinanza, è evidenziata, tra le provvisorie imputazioni a carico dell’indagato, anche quella relativa al delitto di ricettazione; sicché il riferimento alla dimostrata capacità di quest’ultimo di gestire la commercializzazione dei beni trafugati risulta non illogicamente argomentata, diversamente da quanto genericamente contestato.
La contestazione provvisoria di ricettazione rende non illogico, nella valutazione cautelare, il riferimento alla capacità dell’indagato di gestire la commercializzazione dei beni trafugati.
Sicché le censure difensive, oltre a essere, come già ricordato, meramente reiterative, neppure si confrontano con le razionali argomentazioni esposte dal Tribunale circa la mancata idoneità del nuovo domicilio a contenere il pericolo di reiterazione dei reati provvisoriamente ascritti, attesa la contiguità territoriale e relazionale del domicilio proposto rispetto al luogo in cui il ricorrente è indagato per aver commesso ulteriori reati; reati ‒ si è rimarcato ancora in motivazione ‒ imputati all’Adzovic in concorso con persone indagate anche nel procedimento de quo.
Nel vaglio cautelare sulla sostituzione della misura, l’idoneità del domicilio va valutata anche rispetto alla capacità di contenere il pericolo di reiterazione, considerando la prossimità territoriale e relazionale ai contesti dei reati e ai coindagati.
Sottaciute, infine, resterebbero, le ragioni circa l’inidoneità degli arresti domiciliari supportati dal mezzo di controllo elettronico di cui all’art. 275 bis del codice di rito.
La norma è menzionata nella censura difensiva relativa al controllo elettronico, ma la Corte non formula una specifica interpretazione della disposizione.
Con argomentazioni di tenore congetturale e illogico, l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato effettivamente l’elemento sopravvenuto, costituito dalla disponibilità di un domicilio presso il Comune di Chiaramonti, radicalmente distante dal contesto territoriale e relazionale del campo nomadi di Caput Acquas (Carbonia) che era stato ritenuto originariamente inidoneo ai fini della concessione degli arresti domiciliari.
La norma è indicata tra quelle asseritamente violate dal ricorrente; la Corte non ne dà un’interpretazione autonoma e respinge la censura per aspecificità e mancato confronto con la motivazione cautelare.
Il motivo unico è aspecifico, reiterando in tal sede, la difesa, argomentazioni già adeguatamente disattese dal giudice dell’appello cautelare.
La Corte non interpreta specificamente l’art. 299 c.p.p.; considera inammissibile la doglianza sulla sostituzione della misura perché ripropone argomenti già esaminati senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 25 maggio 2026, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’appello proposto, ex art. 310 del codice di rito, nell’interesse di Slatko Adzovic ‒ indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, secondo comma, 624, 625 e 648 cod. pen. ‒ avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelale in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso un’abitazione, sita in Chiaramonti, provincia di Sassari.
La disposizione è richiamata come base dell’appello cautelare contro il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere; la Corte non ne enuncia una regola interpretativa ulteriore.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell’impugnazione evidentemente inammissibile, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
La decisione è stata trattata in camera di consiglio senza presenza delle parti, non essendo pervenuta nei termini una richiesta di trattazione orale.
art. 611, comma 1-bis e seguenti, c.p.p.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
La decisione è stata trattata in camera di consiglio senza presenza delle parti, non essendo pervenuta nei termini una richiesta di trattazione orale.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 275, commi 1, 3 e 3 bis, 292, comma 2 bis e 299 cod. proc. pen., nonché di vizio di motivazione in ordine all’incidenza del fatto nuovo sulla scelta della misura.
La norma è richiamata per delimitare l’esposizione del motivo di ricorso; la Corte non ne formula un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia cautelare è aspecifica la censura che si limita a reiterare le argomentazioni già respinte dal giudice dell’appello cautelare senza confrontarsi con le ragioni concrete della decisione impugnata.
- Nel valutare se un nuovo domicilio renda adeguati gli arresti domiciliari, il giudice può considerare la sua contiguità geografica e relazionale con il contesto in cui l’indagato è coinvolto in procedimenti per reati della stessa specie, nonché i collegamenti con coindagati comuni, per verificare se la misura sia idonea a contenere il pericolo di reiterazione.
- La valutazione cautelare può valorizzare la prosecuzione di attività criminose durante il periodo in cui un coindagato era sottoposto a misura cautelare, quale elemento indicativo della pervicacia dell’indagato.
- Il riferimento alla capacità dell’indagato di gestire la commercializzazione dei beni trafugati non è illogico quando tra le imputazioni provvisorie figura la ricettazione.
- Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando l’impugnazione è evidentemente inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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