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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30250/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dei proprietari di due immobili in Roma, di un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con cui l’Ufficio aveva proceduto a nuovo classamento e attribuzione di diversa rendita per gli immobili siti nella microzona 24 Esquilino, via G.L. Passalacqua nn. 1 e 1/A. La CTR aveva ritenuto legittimo il provvedimento valorizzando la rivalutazione del patrimonio immobiliare della zona e la riqualificazione urbana edilizia, nonché le caratteristiche dell’unità immobiliare e della microzona. I contribuenti ricorrono per cassazione deducendo, con un primo motivo, nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe esaminato la doglianza relativa allo stato di degrado della zona e all’errata comparazione con immobili di altri quartieri. Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell’art. 7 L. n. 212/2000 e delle norme catastali del R.D. n. 652/1939, lamentando che l’avviso fosse privo di un’adeguata motivazione individualizzata e si limitasse a formule generiche sulla rivalutazione di mercato e sulla collocazione in una microzona di pregio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la CTR aveva correttamente dichiarato assorbiti i motivi residui dopo aver accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’atto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’avviso di riclassamento non era adeguatamente motivato, poiché non specificava in modo completo, concreto e razionale gli interventi di riqualificazione urbana e gli elementi che avevano inciso sul nuovo classamento del singolo immobile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l’avviso di accertamento. Le spese sono state compensate per il consolidarsi successivo della giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Il nuovo classamento nelle microzone è legittimo solo se l’Amministrazione indica in modo specifico e concreto le ragioni della revisione, non bastando il mero richiamo all’andamento del mercato o alla collocazione in una zona di pregio.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’atto tributario deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni della pretesa e di controllarne la fondatezza.

  • art. 1 ss. R.D. n. 652/1939

    Le regole catastali richiedono che l’attribuzione della rendita e della classe tenga conto dei criteri tecnici e dei caratteri dell’unità immobiliare e del contesto in modo motivato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice dichiara assorbiti altri motivi dopo aver accolto la domanda per una ragione pregiudiziale o assorbente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia/nullità della sentenza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro della censura di violazione di legge relativa alla motivazione del riclassamento catastale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’assorbimento di un motivo di merito non integra omessa pronuncia quando la parte ha già ottenuto una tutela piena con l’accoglimento di un motivo pregiudiziale.
  • L’avviso di riclassamento catastale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 deve contenere una motivazione rigorosa, completa e specifica, non essendo sufficiente il richiamo a formule standardizzate o a un generico miglioramento del mercato immobiliare della microzona.
  • Per la revisione del classamento occorre indicare sia gli elementi concreti che hanno interessato la microzona, sia le ragioni per cui tali elementi incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
  • La mera collocazione dell’immobile in una microzona di pregio non basta a sorreggere il nuovo classamento se l’atto non esplicita gli interventi urbanistici o edilizi concretamente rilevanti.
  • La motivazione dell’atto impositivo non può essere integrata successivamente in giudizio se originariamente carente.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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