Cassazione Civile, Ordinanza n. 24394/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che tre lavoratori, già dipendenti di una cooperativa sociale partecipante a un'ATI aggiudicataria di un appalto comunale per servizi socio-assistenziali, hanno agito per ottenere quanto ancora dovuto dalla datrice di lavoro a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR. In primo e secondo grado hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1676 c.c., la condanna solidale della cooperativa e del Comune committente. Il Tribunale ha accolto la domanda solo verso la cooperativa e l'ha rigettata verso il Comune; la Corte d'appello, invece, ha condannato entrambi in solido e ha compensato le spese nei confronti del Comune richiamando l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere disposto la compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente sulla compensazione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la motivazione sulla compensazione era effettiva e non apparente, e che il potere di compensazione delle spese è discrezionale e insindacabile nei limiti del rispetto del principio di soccombenza. Ha inoltre rilevato che il contrasto giurisprudenziale valorizzato dalla Corte territoriale riguardava la questione principale della lite, mentre l'orientamento di legittimità richiamato dai ricorrenti attinente alla soggettività dell'ATI concerneva una questione presupposta e non decisiva ai fini delle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli ulteriori importi previsti dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. Ha confermato la statuizione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese di merito nei confronti del Comune, ritenendo che la motivazione non fosse apparente e che il giudice di merito avesse legittimamente esercitato il potere discrezionale di compensazione sulla base dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, nonché delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Consente ai lavoratori dell'appaltatore di agire verso il committente nei limiti del credito vantato per retribuzioni e TFR; la norma è richiamata come fondamento dell'azione esercitata in giudizio.
Regola la soccombenza nelle spese; la sua violazione è esclusa perché la sola parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, mentre la compensazione nei limiti consentiti resta rimessa al giudice di merito.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale di compensare le spese in presenza dei presupposti previsti dalla legge; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica che non sia violato il principio di soccombenza e che la motivazione non sia illogica o incoerente.
Invocato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della compensazione è effettivamente resa e supera il minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ritiene che il requisito costituzionale della motivazione sia soddisfatto.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto per la censura delle spese.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Norma sul vizio processuale dedotto per la censura di motivazione apparente.
La Corte applica le ulteriori condanne pecuniarie previste per la proposizione del ricorso e per la definizione accelerata, oltre alle spese.
art. 380 bis, ult. co., c.p.c.
Richiamato per giustificare l'irrogazione delle somme aggiuntive disposte in dispositivo.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Citato per confronto con altro precedente in materia di sospensione della prescrizione, ma non è norma decisiva nella controversia definita.
Massime di principio
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese è sufficiente quando indichi una concreta ragione processuale o fattuale, come l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito; non è richiesta una motivazione analitica se il riferimento consente di comprendere la ratio della decisione.
- Il potere di compensazione delle spese appartiene al giudice di merito e la Cassazione può sindacarlo solo entro limiti ristretti: occorre la verifica del rispetto del principio di soccombenza e dell'assenza di motivazione meramente apparente o intrinsecamente illogica.
- La nozione di "giurisprudenza contrastante" rilevante ai fini della compensazione va riferita alla questione principale decisa nel processo; il contrasto su una questione solo presupposta o pregiudiziale non è di per sé decisivo per censurare la regolazione delle spese.
- La deduzione di un orientamento di legittimità consolidato non esclude automaticamente la legittimità della compensazione quando il giudice di merito valorizzi un contrasto esistente sulla questione effettivamente decisiva della lite.
- La censura per motivazione apparente non è fondata quando la sentenza esplicita, sia pure sinteticamente, il fatto processuale posto a base della decisione e consente il controllo sulla ratio decidendi.
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