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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18344/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato impugna la confisca di una somma di denaro disposta dal Tribunale insieme alla condanna per reati connessi a stupefacenti e altri reati. Si censura l'illegittimità della confisca poiché non è stato dimostrato che il denaro costituisca "profitto" del reato contestato (detenzione di circa 5 grammi di cocaina), né il rapporto di pertinenzialità rispetto ai singoli reati; inoltre si contesta l'applicabilità della confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro. Ha ritenuto che la somma non possa essere considerata profitto del reato così come affermato dal Tribunale, osservando che la condotta contestata era detenzione a fini di spaccio e non necessariamente cessione e che, in ogni caso, l'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 esclude l'applicabilità della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. La Corte ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla confisca del denaro e ha disposto la restituzione della somma all'avente diritto; ha inoltre incaricato la Cancelleria di darne comunicazione al Procuratore della Repubblica per gli effetti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato che, sebbene astrattamente il reato possa consentire confisca di profitti, nel caso di detenzione (anziché cessione) non è automaticamente dimostrabile il profitto confiscabile; la condotta contestata era detenzione a fini di spaccio, non cessione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca del profitto del reato: la Corte ha ritenuto non dimostrato il nesso tra la somma confiscata e il profitto del reato, dunque inapplicabile nella fattispecie.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Esclude espressamente l'operatività della confisca per sproporzione (art. 240-bis cod. pen.) con riferimento ai reati qualificati dall'art. 73, comma 5; perciò non poteva essere applicata la confisca cd. per sproporzione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca per sproporzione/illogicità dei redditi: la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie in virtù dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Accordo delle parti (patteggiamento): la confisca era stata disposta officiosamente dal giudice e, pur non rientrando nell'accordo negoziale, può essere censurata e annullata.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e pronuncia Sezioni Unite n. 21368/2019

    La giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 21368/2019) ha chiarito che l'illegalità della pena si estende anche alle misure di sicurezza e patrimoniali applicate officiosamente; pertanto la confisca disponeva un vizio che poteva essere impugnato in Cassazione.

  • art. 620 lett. cod. proc. pen.

    La Corte ha esercitato il potere previsto dall'art. 620 lett. per eliminare direttamente la statuizione di confisca e disporre la restituzione senza rinvio.

  • Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (precedente citato)

    Richiamato per distinguere tra detenzione e cessione di stupefacenti: la mera detenzione, a differenza della cessione, non stabilisce automaticamente l'esistenza di un profitto confiscabile.

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro come "profitto del reato" richiede la dimostrazione del nesso di pertinenzialità o della natura profittevole rispetto alla specifica condotta: per la sola detenzione di stupefacenti, specie in esigue quantità, tale nesso non è scontato.
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le misure patrimoniali disposte officiosamente dal giudice possono essere impugnate e censurate in Cassazione; l'annullamento può essere pronunciato anche senza rinvio quando la Corte ha i poteri per eliminare la statuizione.
  • Per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'applicazione della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) è esclusa dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990; quindi non è possibile giustificare una confisca solo dimostrando l'irragionevolezza delle entrate rispetto alla posizione economica del condannato.
  • Quando la confisca è disposta senza adeguata motivazione sul rapporto tra la somma e il reato, il giudicato sulla pena può rimanere valido mentre la misura patrimoniale può essere annullata separatamente.
  • La Corte di Cassazione può disporre direttamente la restituzione di somme indebitamente confiscate avvalendosi dei poteri previsti dal codice, evitando un nuovo giudizio di merito quando la questione è risolvibile in diritto.

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