Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41664/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Il giudice di merito ha confermato l'espulsione ritenendo infondata la dedotta nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione del prefetto, osservando che gli atti prefettizi possono essere sottoscritti anche da viceprefetti e viceprefetti aggiunti e che, nel caso concreto, la presenza del timbro del viceprefetto induceva a ritenere la firma riferibile a un funzionario delegato. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che il decreto era stato firmato da un viceprefetto aggiunto, che non era stato prodotto né indicato alcun provvedimento di delega del prefetto e che la sola apposizione del timbro non poteva valere come prova della delega; da ciò deduceva la nullità del decreto di espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è legittimo il decreto di espulsione sottoscritto dal viceprefetto vicario in luogo del prefetto, senza necessità di indicare le ragioni dell'assenza o impedimento del titolare, poiché il vicario può sostituirlo di diritto nelle funzioni e attribuzioni. Nel caso concreto ha rilevato che la censura era generica e astratta: il ricorrente si era limitato ad affermare che il provvedimento era stato firmato da un viceprefetto aggiunto, senza dimostrare che tale funzionario fosse privo dei poteri necessari e senza contestare specificamente la sua legittimazione o sollecitare accertamenti istruttori presso la Prefettura. La Corte ha quindi affermato che, in assenza di una specifica contestazione e di un'attivazione istruttoria dell'opponente, non può dirsi superata la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il decreto di espulsione deve essere scrutinato in concreto anche quanto alla legittimazione del funzionario che lo sottoscrive; la doglianza sulla mancanza di poteri di firma deve essere specificamente allegata e dimostrata.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    art.13, comma 2, lett. b)

    È legittimo il decreto di espulsione sottoscritto dal viceprefetto vicario in sostituzione del prefetto, senza necessità di esplicitare le ragioni dell'assenza o impedimento del titolare.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità del decreto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha invece valorizzato la necessità di una specifica contestazione dei poteri del firmatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 213 c.p.c.

    Il giudice può essere sollecitato ad acquisire informazioni presso l'amministrazione quando la parte non riesca a procurarsi la relativa attestazione sui poteri del funzionario firmatario.

  • art. 23, comma 6, l. 689/1981

    In materia para-similare di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può avvalersi di poteri istruttori officiosi presso l'amministrazione per verificare la delega di firma.

Massime di principio

  • Chi deduce l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per difetto di potere in capo al funzionario firmatario ha l'onere di allegare e contestare in modo specifico il fatto impeditivo o invalidante, non essendo sufficiente un'asserzione astratta della mancanza di delega.
  • La mera circostanza che un decreto sia sottoscritto da un viceprefetto non esonera la parte dall'indicare perché, in concreto, quel funzionario sarebbe privo di potere; in difetto di specifica contestazione, opera la presunzione di legittimità dell'atto.
  • Se la parte non riesce ad acquisire autonomamente la prova della mancanza di delega o dei poteri del firmatario, deve attivarsi chiedendo al giudice l'acquisizione di informazioni o l'esercizio dei poteri istruttori officiosi.
  • Nel giudizio di opposizione a provvedimenti autoritativi incidenti sulla posizione dell'amministrato, la contestazione sulla sottoscrizione deve essere concreta e supportata da allegazioni verificabili; una doglianza meramente teorica o esplorativa è inidonea a scalfire la validità dell'atto.
  • Il viceprefetto vicario può sostituire il prefetto nelle sue funzioni senza necessità di una menzione espressa delle ragioni dell'assenza del titolare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.