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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30921/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore imposta di registro e catastale, ritenendo decaduta l'agevolazione per la piccola proprietà contadina richiesta in occasione di una compravendita dell'11.2.2009 di un fondo agricolo con fabbricato rurale. Il contribuente aveva dichiarato in atto i requisiti agevolativi, ma non aveva prodotto entro tre anni il certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale agrario; la CTR aveva quindi confermato la decadenza dal beneficio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della l. n. 604/1954, sostenendo che l'interpretazione seguita dalla CTR avrebbe reso impossibile il successivo esercizio del diritto al rimborso e sarebbe stata una interpretazione abrogante; 2) omesso esame del rogito notarile dell'11.2.2009 e dei relativi allegati; 3) violazione delle norme civilistiche e speciali sull'impresa agricola e sulla società semplice agricola, assumendo che gli acquirenti costituivano una società semplice agricola con almeno un socio in possesso della qualifica richiesta; 4) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio ritenuto litisconsorte necessario. La ricorrente ha anche sostenuto che, non essendo più rilasciato il certificato IPA, la pretesa fiscale impedirebbe di fatto la fruizione/ripetizione del beneficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio e comunque non decisiva la prospettazione della società semplice agricola, osservando che il contribuente non può essere ammesso a un'agevolazione diversa da quella richiesta in sede di registrazione e che, in materia di imposta d'atto, i poteri di accertamento si esauriscono al momento della tassazione. Ha respinto anche la censura di omesso esame del documento, ricordando che il giudice valuta i documenti solo se vi sia specifica istanza e allegazione degli scopi probatori. Quanto al primo motivo, ha ribadito che per i benefici PPC il certificato definitivo deve essere prodotto entro tre anni dalla registrazione, salvo l'ipotesi di tempestiva attivazione del contribuente e ritardo imputabile esclusivamente all'amministrazione nel rilascio; nel caso concreto non risultava la produzione né del certificato definitivo né di quello provvisorio, né era stata dimostrata l'inerzia della PA. La disciplina sopravvenuta che ha eliminato l'obbligo documentale non è stata ritenuta retroattiva per gli atti anteriori. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 6 agosto 1954, n. 604

    benefici fiscali previsti a favore della piccola proprietà contadina

    Individua i requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione fiscale in favore della piccola proprietà contadina.

  • art. 3 l. 6 agosto 1954, n. 604

    il riconoscimento dell'agevolazione ... presuppone che l'acquirente produca ... un certificato del competente ispettorato provinciale agrario

    La prova dei requisiti agevolativi deve essere documentalmente fornita al momento della registrazione dell'atto.

  • art. 4 l. 6 agosto 1954, n. 604

    presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo ... entro tre anni dalla registrazione

    Se manca il certificato definitivo, è ammessa solo la produzione di un'attestazione provvisoria; il certificato definitivo va poi depositato entro il termine triennale, pena decadenza, salvo ritardo imputabile alla pubblica amministrazione.

  • art. 5 l. 6 agosto 1954, n. 604

    diritto del contribuente di chiedere il rimborso ... nel termine triennale di prescrizione

    Riguarda il rimborso della maggiore imposta pagata in eccedenza; non consente di elidere la decadenza dal beneficio già fruito per mancato deposito del certificato nei termini.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25

    obbligo di deposito del certificato ... venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore

    La norma ha efficacia non retroattiva e non si applica agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura agricola dell'attività e del soggetto acquirente, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una società tra gli acquirenti.

  • art. 2251 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla società semplice.

  • art. 1, commi 3, lett. a), e 4, d.lgs. n. 99/2004

    Invocato per la qualifica di imprenditore agricolo professionale e per l'equipollenza ai fini del beneficio.

  • art. 2, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 99/2004

    Invocato nel tentativo di ricondurre l'acquisto ai requisiti dell'impresa agricola professionale.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un preteso socio litisconsorte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro della dedotta violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata a sostegno della denunciata nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 111 Cost.

    valore informatore del contraddittorio

    Il giudice può/dovere esaminare i documenti solo se la parte indichi specificamente le ragioni dell'istanza e gli scopi probatori, per consentire il contraddittorio effettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, il certificato definitivo dell'ispettorato agrario deve essere prodotto entro il termine decadenziale previsto dalla legge; in mancanza, il beneficio si perde, salvo prova che il ritardo sia dipeso da esclusiva inerzia della pubblica amministrazione nonostante tempestiva attivazione del contribuente.
  • Quando un atto è stato tassato con richiesta di una specifica agevolazione, il contribuente non può, una volta decaduto da quel beneficio, invocare successivamente un diverso titolo agevolativo fondato su presupposti differenti, poiché l'accertamento tributario si consuma al momento della registrazione dell'atto.
  • La disciplina sopravvenuta che elimina un adempimento documentale per fruire di un'agevolazione fiscale non opera retroattivamente sugli atti stipulati prima della sua entrata in vigore, se il testo normativo non esprime una chiara volontà in tal senso.
  • L'omesso esame di un documento non è censurabile in cassazione se la parte non ha specificamente indicato nel giudizio di merito le ragioni della sua produzione e la sua decisività, così da consentire il contraddittorio e la valutazione del giudice.
  • La mancata produzione del certificato agevolativo non può essere supplita automaticamente dal giudice con una diversa qualificazione della posizione soggettiva del contribuente, se tale diversa agevolazione non è stata richiesta al momento della tassazione e comporterebbe un mutamento del titolo dell'attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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