Cassazione Penale, Sentenza n. 05695/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha rigettato il primo motivo ma ritenuto fondato il secondo, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame (ex art. 622 c.p.p.) al giudice civile competente per valore, limitatamente agli effetti di responsabilità civile. In sostanza la pronunzia di merito è cancellata e la questione della responsabilità civile dovrà essere nuovamente esaminata dal giudice civile incaricato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma (che confermava l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.) esclusivamente ai fini della responsabilità civile. Hanno articolato due motivi: 1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (confronto fra consulenti o, in subordine, perizia sulla velocità del motociclo); 2) errata valutazione della causalità e della rilevanza eziologica della condotta di svolta a sinistra della Lamberti, nonostante fosse accertata la violazione dell'art. 154 codice della strada, chiedendo l'annullamento ai soli effetti civili. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non necessità della rinnovazione) e il secondo motivo fondato per carenze logiche e motivazionali nella valutazione della rilevanza causale della condotta della Lamberti, e per non aver correttamente applicato il parametro probatorio civile ("più probabile che non") e i principi di prevedibilità nella circolazione stradale.
Norme richiamate
Richiamata come norma sulla formula di proscioglimento perche il fatto non sussiste applicata nel giudizio di primo grado e confermata in appello
art. 41, art. 589, comma 2, c.p.
Norme del codice penale relative all'omicidio colposo contestato in rubrica alla Lamberti
art. 140, comma 1, e art. 154, comma 1, lett. a), codice della strada
Regole di condotta stradale invocate in relazione alla manovra di svolta a sinistra (segnalazione e corretto avvicinamento all'asse della carreggiata). La violazione è stata accertata ma la sua rilevanza causale è stata controversa
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, errata applicazione di norme sostanziali)
Interpretato in chiave costituzionalmente orientata per richiamare l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare d'ufficio l'istruzione dibattimentale quando la riforma assolutoria di primo grado si fondi su diversa valutazione di prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche se l'impugnazione è proposta solo dalle parti civili
Norma disciplinante l'annullamento con rinvio: la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio al giudice civile per nuovo esame circoscritto agli effetti civili
art. 3 Cost.
Richiamato in relazione al principio di ragionevolezza che orienta l'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. e la discrezionalità motivazionale del giudice
Massime di principio
- Quando le parti civili impugnano in Cassazione solo agli effetti civili, la Corte d'appello ha l'obbligo, salvo motivazione adeguata, di rinnovare l'istruzione dibattimentale ove la riforma assolutoria si fondi su diversa valutazione di prova dichiarativa ritenuta decisiva; la decisione sulla rinnovazione è discrezionale ma deve essere motivata secondo i parametri indicati da Cassazione
- La nozione di "prova decisiva" per la rinnovazione in appello riguarda le dichiarazioni che, se rimosse dal quadro probatorio, potrebbero incidere sull'esito "proscioglimento-condanna"; la valutazione deve considerare il portato liberatorio o accusatorio così come emerso in primo grado
- Nella valutazione della causalità in ambito civile il parametro probatorio è la probabilità prevalente ("più probabile che non"), non l'alto grado di certezza richiesto in sede penale per la condanna; il giudice deve applicare questo diverso standard quando decide questioni di responsabilità civile emergenti da un procedimento penale
- La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa: il conducente che la esegue deve non solo rispettare gli obblighi formali (segnalazione, avvicinamento graduale) ma anche adottare tutte le cautele ordinarie (controllo con specchi o ispezione diretta) e mettere in conto, nei limiti della prevedibilità, la condotta imprudente di altri utenti della strada; la violazione di tali doveri può concorrere causalmente all'evento anche se l'altro conducente viaggiava a velocità elevata o stava compiendo un sorpasso
- In caso di contrasto tra ricostruzioni tecniche (consulenze) e dichiarazioni testimoniali, il giudice di merito deve motivare compiutamente perché ritiene una fonte piu' o meno attendibile; se la questione rilevante è tecnicamente determinabile (es. velocità) e le prove tecniche sono decisive, la perizia o il confronto tra consulenti può essere necessario
- La mera accertata violazione di una regola di condotta non è automaticamente sufficiente per affermare la responsabilità: il giudice deve collegare tale violazione al rischio che la regola intende prevenire e valutare se l'osservanza avrebbe probabilmente evitato l'evento
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