Cassazione Penale, Sentenza n. 7067/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per presunta mancata motivazione: il difensore aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) in considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato al momento dell'accertamento e dell'aver scelto il giudizio abbreviato; sosteneva che sussistessero i presupposti per escludere la punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, pur non pronunciandosi testualmente sulla specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, abbia implicitamente escluso la causa di non punibilità attraverso la ricostruzione dei fatti: valore non modesto del bene ricettato, il fatto che l'imputato fosse privo di patente perché revocata al momento del fatto e la sua negativa personalità (detenzione successiva per grave reato in materia di stupefacenti). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; fatto ritenuto non meritevole dell'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione (vizio di motivazione/mancata pronuncia su deduzione difensiva). La Corte osserva che il silenzio sulle deduzioni della parte non equivale automaticamente a carenza motivazionale se la motivazione complessiva risulta sufficiente a escludere implicitamente la tesi difensiva.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha escluso l'applicabilità: uno degli indici qualificanti, l'"esiguità del danno", era assente in ragione del valore non modesto del bene ricettato e di elementi negativi della personalità dell'imputato.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022 (trattamento del ricorso)
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso in Cassazione secondo le modalità richiamate nei provvedimenti normativi emergenti.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella presentazione o determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato con determinazione equitativa di euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 e Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022)
Principio consolidato secondo il quale non e' necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese: basta una motivazione che, nella sua ricostruzione complessiva, implicitamente le rechi argomentata reiezione senza lasciare valide alternative.
Massime di principio
- Il giudice non è obbligato a rispondere testualmente a ogni specifica deduzione difensiva: se dalla motivazione complessiva emerge in modo chiaro la ragione per cui la deduzione non ha trovato accoglimento, l'assenza di una replica puntuale non integra di per sè vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis), occorre dimostrare, tra l'altro, l'esiguità del danno e il ridotto disvalore sociale dell'azione: elementi come il valore non modesto del bene, la commissione del fatto in condizioni aggravanti (es. guida con patente revocata) o una personalità negativa (precedenti o successivi reati gravi) possono escludere l'applicabilità.
- In sede di cassazione, i motivi manifestamente infondati o non documentati in modo sostanziale sono dichiarati inammissibili; la parte che impugna deve dimostrare che la motivazione manca totalmente o non consente di comprendere l'iter logico-giuridico adottato.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione del motivo di impugnazione.
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