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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06474/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla società correntista nei confronti dell'istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente e di conto corrente bancario, per violazione di norme imperative in materia di interessi, con conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma rilevante. In appello, la banca aveva sostenuto, anzitutto, la nullità della sentenza di primo grado perché resa in favore di un soggetto inesistente, essendo la società attrice stata cancellata dal registro delle imprese prima della decisione; inoltre contestava nel merito la consulenza tecnica, assumendo che la CTU fosse stata svolta su estratti conto incompleti e quindi in violazione dell'onere probatorio gravante sulla controparte. Il ricorso per cassazione riproponeva tali due censure, deducendo la violazione degli artt. 2495 c.c., 110 c.p.c., 2697 c.c. e 360 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la mera cancellazione della società dal registro delle imprese determini, di per sé sola, la remissione del credito o l'intrasmissibilità della pretesa ai soci: occorre una volontà remissoria inequivoca, da allegare e provare rigorosamente, mentre nel caso concreto non risultavano altri indici univoci. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla CTU, osservando che l'incompletezza degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda di ripetizione, potendo il giudice ricostruire i saldi anche con altri elementi di prova e con l'ausilio del consulente; nel caso concreto mancava solo un trimestre, circostanza non decisiva e comunque non specificamente censurata. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la costituzione della società cancellata, priva di capacità processuale, e ha posto le spese a carico della banca in favore del solo socio controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, ma non consente automaticamente di desumere la rinuncia ai crediti ancora controversi; occorrono ulteriori elementi univoci per affermare la remissione del debito o l'intrasmissibilità della pretesa.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della società e successione dei soci nei rapporti, l'impugnazione deve essere proposta dai soci o nei loro confronti, come successori processuali.

  • art. 300 c.p.c.

    La mancata dichiarazione dell'evento estintivo da parte del difensore non comporta, di per sé, nullità della decisione; rileva ai fini della prosecuzione o della necessità di notificare l'impugnazione ai successori.

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito richiede una manifestazione di volontà univoca e concludente, da valutare con particolare rigore e cautela.

  • art. 2729 c.c.

    Non è ammessa una presunzione assoluta di rinuncia al credito basata sulla sola cancellazione della società; servono presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Il tema dell'onere della prova nei rapporti bancari non impedisce al giudice di ricostruire il rapporto anche in presenza di produzione documentale non integrale, se gli elementi acquisiti consentono una ricostruzione affidabile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio di nullità della sentenza è stato escluso perché la doglianza presupponeva erroneamente l'inesistenza della parte o l'effetto automatico estintivo della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, intervenuta mentre è pendente un giudizio promosso dalla stessa, non estingue automaticamente il credito azionato: la rinuncia o remissione del debito deve risultare da una volontà inequivoca della società, specificamente allegata e provata da chi la invoca.
  • La mera cancellazione della società non consente di presumere in via assoluta l'abbandono del credito, perché si tratta di un fatto equivoco; in difetto di indici univoci, il credito può ritenersi trasferito ai soci.
  • Nei giudizi di ripetizione di indebito bancario, l'incompletezza della serie degli estratti conto non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto della domanda: il giudice può ricostruire il rapporto anche attraverso altri elementi di prova idonei e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
  • L'onere di contestare in modo specifico la ricostruzione contabile e l'operato del consulente grava sulla parte che eccepisce l'insufficienza della prova; contestazioni generiche non sono sufficienti a scardinare l'accertamento di merito.
  • Se una società è già estinta e priva di capacità processuale, la sua costituzione in giudizio è inammissibile; le impugnazioni e le difese devono provenire dai soci successori o essere indirizzate nei loro confronti.
  • La mancata dichiarazione dell'evento estintivo del processo da parte del difensore non equivale, di per sé, a una remissione del credito né comporta automaticamente la nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimentoAmministratori
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizione

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