Cassazione Civile, Ordinanza n. 04194/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi finitimi circa l'esatta linea di confine: la parte attrice sosteneva che, per errore di delimitazione, il muro di confine realizzato dai vicini avesse invaso una porzione del suo terreno e chiedeva la determinazione del confine, il rilascio dell'area occupata, l'arretramento del muro e l'abbattimento della porzione di fabbricato insistente sul suo fondo. Il tribunale aveva accertato lo sconfinamento ma aveva riconosciuto ai convenuti la proprietà della porzione controversa per accessione invertita, previo indennizzo. In appello la decisione veniva riformata e la proprietà della striscia di terreno veniva attribuita ai convenuti per usucapione, su appello incidentale. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dei principi sull'interesse ad impugnare, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente separato l'azione di regolamento di confini dalle sue conseguenze restitutorie; 2) violazione dell'art. 950 c.c., affermando che il regolamento di confini comporta anche il recupero dell'area illegittimamente occupata; 3) violazione dell'art. 167 c.p.c. e nullità della comparsa di risposta dei convenuti, ritenuta contraddittoria perché negava l'errore di confine ma formulava domande riconvenzionali di usucapione e di accessione invertita; 4) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, contestando la prova dell'usucapione; 5) violazione dell'art. 938 c.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando, anche nel merito, i presupposti dell'accessione invertita, in particolare perché l'opera sarebbe stata un muro di cinta e non un edificio e perché la buona fede non sarebbe stata provata. La Corte ha però ritenuto infondati i primi due motivi, infondato il terzo, inammissibile il quarto per la doppia conforme e per la richiesta sostanziale di rivalutazione del merito, e inammissibile il quinto per difetto di interesse, trattandosi di questione assorbita in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata, poiché il ricorso era stato notificato entro il termine breve. Nel merito ha affermato che, nell'azione di regolamento di confini, la domanda di rilascio dell'area occupata è normalmente dipendente dalla determinazione del confine, ma nel caso concreto la domanda riconvenzionale dei convenuti per usucapione era stata tempestivamente proposta e accolta, con effetto paralizzante della pretesa della ricorrente. Ha poi ritenuto non nulla la comparsa di risposta dei convenuti, perché le loro difese erano coerenti con la pretesa di usucapione. Il motivo sull'usucapione è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e perché mirava a una nuova valutazione del fatto, riservata al giudice di merito. Il motivo sull'accessione invertita è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la questione era stata assorbita dalla decisione d'appello sull'usucapione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di regolamento di confini è funzionale alla determinazione della linea di confine e, di regola, la domanda di rilascio dell'area occupata è dipendente dall'esito di tale accertamento; tuttavia può essere paralizzata da una valida domanda riconvenzionale che attribuisca il bene alla controparte.
L'istanza di accessione invertita è stata richiamata come domanda subordinata e poi come questione assorbita; la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di interesse all'impugnazione.
È la norma sull'usucapione ventennale applicata dalla Corte d'appello per attribuire la proprietà della porzione di terreno ai resistenti; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
La ricorrente richiamava la norma sul riparto dell'onere della prova per contestare sia l'usucapione sia i presupposti dell'accessione invertita; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze o il loro esame per difetto di interesse.
È stato invocato per contestare l'interesse ad impugnare e la struttura della domanda di regolamento di confini; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse alla luce delle domande e delle difese proposte nel merito.
La norma è stata richiamata per sostenere la nullità della comparsa di costituzione e risposta; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo coerente la difesa dei convenuti e legittima l'introduzione della domanda riconvenzionale.
Invocato insieme agli artt. 100 e 101 c.p.c. per sostenere la nullità della comparsa e delle domande riconvenzionali; doglianza respinta.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità processuali; il motivo è stato respinto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo motivazionale è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque perché mirava a una rivalutazione del merito.
In ipotesi di doppia conforme, per dedurre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; onere non assolto dalla ricorrente.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è stata respinta perché il ricorso era stato notificato entro il termine breve.
Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Richiamato in relazione al termine lungo di impugnazione, in alternativa al termine breve.
Richiamato quanto al deposito della copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, la domanda di rilascio dell'area occupata è normalmente conseguenziale all'accertamento della linea di confine, ma può essere neutralizzata da una valida domanda riconvenzionale della controparte che attribuisca la proprietà della porzione contestata.
- La parte convenuta in un giudizio di confini, se intende ottenere anche il riconoscimento della propria pretesa sul terreno occupato, deve proporre tempestivamente una domanda riconvenzionale; tale domanda, una volta accolta, paralizza la domanda dell'attore secondo il normale avvicendamento dei ruoli nel processo di cognizione.
- La comparsa di risposta non è nulla per il solo fatto che, nella parte espositiva, contenga una ricostruzione dei fatti apparentemente non perfettamente allineata alle conclusioni in diritto, se dal complesso dell'atto emerge una difesa coerente e l'allegazione di un fatto estintivo o impeditivo del diritto altrui.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che investe la valutazione delle prove è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova ricostruzione del fatto, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle prove rilevanti spettano al giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La declaratoria di assorbimento di una questione di merito esclude l'interesse a impugnarla, mancando una soccombenza effettiva su quel capo e non essendovi una decisione sul punto da censurare.
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