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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 683/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hu Yunwen è stato condannato dal Tribunale di Firenze il 23/01/2023 per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi) consistente nell'utilizzo di un immobile a Campi Bisenzio per riserva e stoccaggio di fibre tessili industriali per circa 150 quintali in circa 500 sacchi. Con ricorso per Cassazione il difensore ha denunciato: 1) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per non aver espressamente valutato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); 2) errata applicazione della legge e carenza motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), rilevando che il Tribunale avrebbe motivato solo con il precedente provvedimento di sequestro senza spiegare come ciò incidesse sulla recidiva e senza considerare la scarsa gravità del fatto e l'assenza di precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la valutazione negativa circa le circostanze attenuanti è implicitamente desumibile dalla motivazione con cui il Tribunale ha negato la sospensione condizionale della pena e ha formulato un giudizio prognostico negativo; inoltre la difesa non aveva allegato elementi concreti idonei a giustificare l'applicazione dell'attenuante ex art. 62-bis c.p. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il giudice di merito non è obbligato a menzionare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto decisivo il comportamento antecedente consistente nella violazione di un provvedimento di sequestro relativo ai rifiuti, giudicandolo ostativo a una prognosi favorevole ex art. 164 c.p. Conclusione: rigetto del ricorso, conferma della condanna all'ammenda di Euro 3.000,00 e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma punisce lo stoccaggio illecito di rifiuti; applicata alla detenzione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (fibre tessili) in grande quantità nel locale preso in affitto.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati non idonei a fondare l'annullamento, perché la motivazione negativa era desumibile e/o i profili dedotti erano generici/inammissibili.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiama il vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che l'omessa esplicita trattazione di una deduzione può essere non censurabile se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza (giurisprudenza consolidata).

  • codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice valuta per la sospensione condizionale della pena; la Corte afferma che il giudice può richiamare solo gli elementi ritenuti prevalenti e motivare in ordine a quelli ostativi.

  • codice penale, art. 164, comma 1

    Consente al giudice di formulare un giudizio prognostico sulla futura astensione del reo dalla commissione di reati; la violazione di un provvedimento di sequestro è stata valutata come indice negativo per la prognosi.

  • codice penale, art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea l'onere di allegazione da parte della difesa degli elementi fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'attenuante.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Norma richiamata solo in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero (forma procedurale), non centrale al merito della decisione.

Massime di principio

  • La mancata espressione testuale su una specifica deduzione difensiva non è automaticamente vizio se il rigetto risulta dalla motivazione complessiva della sentenza.
  • Per ottenere l'applicazione di circostanze attenuanti generiche il difensore deve allegare fatti concreti e rilevanti; l'onere dell'allegazione non può essere sostituito da deduzioni generiche.
  • Il giudice di merito non è obbligato a esaminare e menzionare tutti gli elementi elencati nell'art. 133 c.p.: può basare il diniego della sospensione condizionale su pochi elementi ritenuti decisivi purché la scelta sia logicamente motivata.
  • La violazione intenzionale di un provvedimento giudiziario (es. inosservanza di sequestro) è un elemento fortemente negativo per la valutazione prognostica e può giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena.
  • I ricorsi per cassazione che lamentano carenze di motivazione o errata applicazione della legge devono essere specifici e ben documentati; censure generiche o prive di elementi probatori sono frequentemente dichiarate infondate o inammissibili.
  • Nel caso di reati ambientali (es. stoccaggio illecito di rifiuti) la quantità, la natura dei rifiuti e la modalità di stoccaggio costituiscono elementi centrali nella valutazione della gravità e delle misure sanzionatorie.

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