Cassazione Penale, Sentenza n. 3383/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva difetto di motivazione ed errata applicazione di legge in ordine all'accertamento della responsabilità per guida in stato di alterazione da cannabinoidi (art.187 C.d.S.), sostenendo che il giudizio si era fondato esclusivamente sugli esami biologici (sangue ed urine) senza elementi sintomatici obiettivi al momento della guida; i medici del pronto soccorso avrebbero escluso segni di alterazione e l'assunzione di cannabinoidi poteva riferirsi a un uso anteriore, non necessariamente compatibile con la guida.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e privi di critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha condiviso la valutazione del giudice d'appello secondo cui l'elevata concentrazione ematica di THC (es. 5,7 ng/ml rispetto al cut-off 2 ng/ml) era indicativa di assunzione recente e compatibile con uno stato di alterazione al momento della guida; tale dato ematico è stato ritenuto probativo della attualità degli effetti di alterazione, diversamente dall'esame delle urine che non consente di datare l'assunzione. È stata inoltre valorizzata la dinamica del sinistro (ribaltamento dopo collisione) come riscontro coerente. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta in vigore (pena rideterminata in primo grado in mesi 6 di arresto e euro 2.250 di ammenda con le aggravanti indicate). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
commi 1, 1-bis, 1-quater; comma II lett. c) e 2-bis
La norma sanziona la guida in stato di alterazione per abuso di sostanze stupefacenti; la Corte ha interpretato che i risultati ematochimici con valori ematici elevati di THC sono idonei a dimostrare l'attualità degli effetti di alterazione rilevanti ai fini dell'art.187, anche in assenza di segni clinici obiettivi riscontrati sul posto.
Codice di procedura penale, art.616
Applicato per la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; il giudice ha disposto anche la sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata colpa nella determinazione dell'inammissibilità non esclusa.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Riferita rispetto al principio secondo cui, nell'ipotesi di inammissibilità, si valuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (applicata nel caso).
Giurisprudenza di legittimità (Cass. sez.4: Giannetto, Margheriti, Munir)
es. sez.4 n.43486/2017 Giannetto; n.49717/2014 Margheriti; n.31514/2023 Munir
La giurisprudenza consolidata riconosce la rilevanza probatoria degli esami ematochimici (sangue) per dimostrare l'attualità dell'alterazione da stupefacenti, anche in assenza di indici sintomatici, mentre l'esame delle urine è meno idoneo a datare l'assunzione.
Massime di principio
- Un riscontro ematico con concentrazione di principio attivo (THC) superiore al cut-off e in valori non trascurabili può essere ritenuto idoneo a provare l'attualità dell'effetto di alterazione al momento della guida, anche se non sono presenti segni clinici oggettivi.
- La presenza di metaboliti nelle urine da sola non permette di datare l'assunzione e quindi non è sufficiente, senza altri elementi, a provare lo stato di alterazione al momento della guida.
- La dinamica dell'incidente (es. ribaltamento, collisione) e la valutazione del sanitario possono integrare e corroborare il valore probatorio degli esami ematici nella ricostruzione della condotta.
- In sede di ricorso in cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della decisione impugnata; censure generiche e prive di confronto critico con le argomentazioni di merito rendono il ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e, se non si esclude colpa nell'inammissibilità, a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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