Cassazione Civile, Ordinanza n. 27814/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di parcella relativa ad attività tecniche svolte per un comune in relazione a lavori di sistemazione della rete idrica e opere igienico-sanitarie. Il comune propose opposizione deducendo, da un lato, che mancava un contratto scritto valido e che l'incarico non si era perfezionato secondo le forme richieste per gli enti locali; dall'altro, che non vi fosse stata alcuna utilità per l'ente e che, comunque, la pretesa fosse da ricondurre a un debito fuori bilancio o, in assenza dei presupposti contabili, dovesse gravare sul funzionario che aveva consentito la spesa ai sensi della disciplina sugli impegni di bilancio degli enti locali. In appello il comune lamentò anche l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata dal professionista. In cassazione il comune dedusse la violazione degli artt. 191 e 194 TUEL e degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che, in mancanza di delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e in difetto di impegno contabile, il rapporto obbligatorio sarebbe sorto verso il funzionario e non verso l'ente; con il secondo motivo contestò l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando l'ammissibilità, nella comparsa di risposta dell'opposto, della domanda subordinata di arricchimento senza causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre respinto il primo motivo, chiarendo che la disciplina che sposta il rapporto sul funzionario opera solo quando manchi l'impegno di spesa registrato sul bilancio; invece, quando l'impegno contabile e la copertura sono presenti ma il contratto è invalido per difetto di forma scritta ad substantiam, il fornitore può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti del comune. Poiché nel caso concreto la spesa era stata iscritta nel bilancio comunale e vi era stata imputazione contabile, la pretesa del professionista verso l'ente era ammissibile; il ricorso del comune è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e conferma della decisione di merito favorevole al professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del comune. Ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto la legittimità della pretesa del professionista nei confronti dell'ente locale, qualificandola, in mancanza di valido contratto scritto, come azione di arricchimento senza causa. La Corte ha escluso che la disciplina dell'art. 191, comma 4, TUEL imponesse di rivolgersi al funzionario, osservando che tale meccanismo opera solo se manca l'impegno di spesa registrato; nel caso concreto, invece, l'impegno contabile e la copertura finanziaria risultavano presenti nel bilancio comunale. Ha anche ritenuto ammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ne è derivata la conferma della condanna del comune al pagamento del compenso residuo e la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa è ammissibile nei confronti dell'ente locale quando il professionista abbia reso la prestazione in assenza di valido contratto scritto ma con impegno di spesa registrato nel bilancio; richiede la prova dell'arricchimento oggettivo dell'ente.
L'azione di arricchimento conserva natura sussidiaria, ma la sua residualità va valutata con riguardo all'inesistenza di un rimedio diretto alternativo contro il medesimo soggetto obbligato.
art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
La sostituzione ex lege del rapporto obbligatorio in favore del funzionario/amministratore opera solo quando l'acquisizione di beni o servizi sia avvenuta senza impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio; non opera se l'impegno di spesa esiste, anche se il contratto sia invalido per difetto di forma.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Il riconoscimento del debito fuori bilancio non sana contratti nulli per difetto di forma scritta, ma si riferisce a utilità e arricchimenti derivanti da acquisizioni di beni e servizi effettuate in violazione degli obblighi di spesa.
Richiamato quale base del procedimento monitorio introdotto dal professionista per il pagamento del compenso.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le norme del rito ordinario, con conseguente rilevanza delle regole sulle domande nuove e sulle modifiche della domanda.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta, nel processo ordinario, con la prima memoria solo se collegata alla medesima vicenda sostanziale; nel caso monitorio la Corte precisa però che l'opposto può proporla già nella comparsa di risposta.
Richiamato per affermare che, per correttezza processuale, chi ha avviato il giudizio monitorio può introdurre in comparsa le domande alternative, ma non riservarle a una fase successiva.
Richiamato per distinguere eccezioni in senso stretto e mere difese sulla titolarità del diritto, questione sollevabile anche d'ufficio se emergente dagli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta una domanda subordinata di arricchimento senza causa quando tale domanda sia connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
- La disciplina degli impegni di spesa degli enti locali distingue tra mancanza dell'impegno contabile e invalidità del contratto per difetto di forma: solo nel primo caso il rapporto obbligatorio si sposta ex lege sul funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione.
- Quando un ente locale ha registrato l'impegno di spesa e la copertura finanziaria nel proprio bilancio, il professionista che abbia eseguito la prestazione in assenza di valido contratto scritto può agire contro l'ente con l'azione di arricchimento senza causa, purché provi l'arricchimento oggettivo dell'amministrazione.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce una sanatoria generale dei contratti nulli o invalidi, ma opera nel perimetro delle obbligazioni assunte dall'ente con violazione delle regole contabili.
- La sussidiarietà dell'azione di arricchimento va valutata in concreto rispetto all'esistenza di un diverso rimedio effettivamente esperibile contro il medesimo soggetto obbligato; non basta, di per sé, la previsione astratta di una responsabilità di altro soggetto se la disciplina applicabile non la configura per il caso concreto.
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