Cassazione Civile, Ordinanza n. 33092/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale due controparti chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della risoluzione di una convenzione quadro conclusa con la società resistente e comunicata con nota del 7 novembre 2012, con conseguente condanna al risarcimento dei danni; chiedeva inoltre che fosse accertato che la società garante non fosse tenuta a pagare la cauzione a prima richiesta prestata in suo favore. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso oltre il thema decidendum ritenendo ancora efficace la convenzione nonostante la sua asserita scadenza; 2) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione degli artt. 4 e 5 della convenzione, che avrebbero imposto di ritenere scaduto il rapporto prima della risoluzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancato scrutinio del motivo relativo alla mancata prova delle condizioni che avrebbero determinato la proroga della convenzione; 4) violazione degli artt. 1456 e 1362 c.c. per errata lettura della nota di risoluzione e della clausola risolutiva espressa, con contestazione della sufficiente specificità dell’inadempimento addebitato; 5) violazione degli artt. 1362 c.c. e della convenzione per l’asserita insussistenza della legittimazione della resistente a escutere la garanzia; 6) motivo conseguenziale, ritenuto infondato in relazione ai precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la convenzione quadro come ancora efficace, in quanto destinata a regolare i contratti attuativi stipulati nel periodo di vigenza e a rimanere vincolante fino alla loro conclusione; ha inoltre ritenuto legittima la risoluzione ex clausola risolutiva espressa per mancata prestazione della cauzione integrativa e ha confermato la concorrente legittimazione della resistente all’escussione della garanzia. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e alla previsione del doppio contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il principio della domanda e il principio dispositivo risultano violati solo se il giudice accerta fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti; non è invece violato quando il giudice si limiti a interpretare e valutare documenti di causa.
La non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande o eccezioni e non le conclusioni ricostruttive tratte dalla valutazione dei documenti.
L’interpretazione del contratto va condotta secondo il senso letterale delle clausole, ma in coordinamento con gli ulteriori criteri ermeneutici e con la funzione concreta del regolamento negoziale.
L’interpretazione contrattuale deve essere coerente con la buona fede oggettiva.
Le clausole vanno interpretate alla luce della funzione del contratto e dello scopo pratico perseguito dalle parti.
Richiamato nella nota di risoluzione come riferimento generale alla tutela risolutoria; nel caso concreto non ha escluso l’operatività della clausola risolutiva espressa.
La clausola risolutiva espressa opera quando l’inadempimento riguardi obbligazioni specificamente determinate e la parte dichiari di volersene avvalere; non è sufficiente un generico richiamo a tutte le obbligazioni contrattuali.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non si estende alle valutazioni giuridico-ricostruttive desumibili dai documenti, ma solo ai fatti storici specificamente allegati.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice introduce nel decidere fatti principali diversi da quelli introdotti dalle parti; non vi è violazione se il giudice interpreta il contenuto di un contratto prodotto in causa.
- L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentito chiedere una mera rivalutazione del merito sotto il profilo dell’interpretazione negoziale.
- Nel contratto quadro, la durata della convenzione può essere letta in relazione alla vigenza e alla conclusione dei contratti attuativi, se il testo contrattuale e la funzione economica dell’operazione lo impongono.
- La clausola risolutiva espressa richiede l’indicazione di inadempimenti specificamente determinati; un richiamo generico a tutte le obbligazioni contrattuali non è sufficiente a far operare la risoluzione di diritto.
- La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non richiede forme sacramentali e può risultare anche dal contenuto complessivo della comunicazione di risoluzione.
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