Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di alcuni suoli già oggetto di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione e poi espropriati hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la loro domanda di riliquidazione dell'indennità di occupazione. Essi sostenevano di avere, nel precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, formulato espressa riserva di chiedere l'integrazione dell'indennità una volta determinata in via definitiva l'indennità di esproprio e, quindi, ritenevano che la successiva emanazione del decreto di esproprio imponesse la revisione dell'indennità di occupazione. Con quattro motivi deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè la riserva espressa; 2) omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. sulla riserva e sulla sua rilevanza; 3) omessa motivazione sulla rilevanza della medesima riserva; 4) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 2909 c.c., per erronea interpretazione della domanda proposta nel precedente giudizio e del giudicato esterno formatosi sulle sentenze che avevano determinato l'indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non pertinenti alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto sulla preclusione derivante dal giudicato, avendo ritenuto che l'indennità di occupazione fosse già stata definitivamente determinata nelle precedenti sentenze, con conseguente impossibilità di una nuova riliquidazione. La pretesa riserva di riproporre la domanda è stata giudicata irrilevante rispetto a tale ratio. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché il giudicato esterno va interpretato come elemento normativo secondo i criteri degli artt. 12 ss. disp. prel. c.c. e non secondo gli artt. 1362 ss. c.c., sia perché il motivo è stato ritenuto generico. La Corte ha inoltre ribadito che l'indennità di occupazione va calcolata, in via unitaria, sulla base dell'indennità virtuale di espropriazione, per ciascun anno di occupazione, con riferimento al periodo di occupazione e non alla data del successivo decreto di esproprio. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti, con ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la definizione accelerata del giudizio in conformità alla proposta del consigliere.
i motivi formulati ai sensi di tali disposizioni sono inammissibili se non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
non è la norma corretta per interpretare il giudicato esterno, che va invece letto come elemento normativo.
criterio corretto per interpretare il giudicato esterno, insieme agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno e alla preclusione della nuova domanda.
art. 42 Cost.
l'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione incide sui poteri dominicali e genera un'obbligazione indennitaria per il mancato godimento del bene.
applicato per la condanna della parte soccombente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando non si misurano con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata e si limitano a prospettare questioni irrilevanti rispetto al decisum.
- Il giudicato esterno, avendo efficacia assimilabile a un elemento normativo, deve essere interpretato secondo i criteri degli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c., con riferimento prioritario al dispositivo e alla motivazione della sentenza passata in giudicato; la domanda di parte può rilevare solo in via residuale in caso di obiettiva incertezza.
- Quando una precedente decisione ha determinato in via definitiva l'indennità di occupazione, una successiva domanda di riliquidazione che miri a rimettere in discussione quel quantum è preclusa dal giudicato, anche se la parte sostiene di avere formulato una riserva nel giudizio precedente.
- L'indennità di occupazione preordinata all'espropriazione va calcolata secondo un criterio unitario, rapportandola al periodo di occupazione e all'indennità virtuale di espropriazione del bene, con funzione compensativa del mancato godimento temporaneo della proprietà.
- L'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione produce un autonomo ristoro per la perdita reddituale derivante dall'indisponibilità del bene, distinto dall'indennità di espropriazione e non assorbibile in essa.
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