Cassazione Penale, Sentenza n. 40351/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Attanasio, detenuto e collegato in videoconferenza all’udienza preliminare, chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e di depositare l’istanza tramite CD consegnato all’ufficio matricola della casa circondariale. Il G.I.P. autorizzò la trasmissione ma, con decreto dell'11/03/2022, stabilì che il CD dovesse essere inviato a mezzo plico raccomandato e che i relativi costi fossero a carico dell’istante. Il ricorrente impugnò il provvedimento denunciando la violazione degli artt. 123 cod. proc. pen. e delle disposizioni sull’equiparazione della partecipazione da remoto all’aula di udienza (art. 146-bis d.lgs. n.271/1989), sostenendo che la partecipazione a distanza non può peggiorare la sua posizione economica né imporre spese che non sarebbero gravate se avesse presenziato fisicamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte del provvedimento che poneva a carico del detenuto le spese di spedizione della documentazione informatica. Il giudice ha ritenuto che la partecipazione in audiovisione sia equiparata all'aula di udienza e che, pertanto, la modalità di partecipazione non possa comportare un onere economico per il detenuto, il quale non deve trovarsi in condizioni peggiori rispetto alla presenza fisica. La Corte ha fatto riferimento a precedente giurisprudenza della Prima Sezione che aveva già ritenuto illegittimo addossare al detenuto i costi di spedizione del supporto informatico.
Norme richiamate
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 146-bis
il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza
La partecipazione del detenuto in videoconferenza ha la stessa efficacia e gli stessi diritti della presenza fisica in aula; non può giustificare misure che peggiorino la posizione processuale o economica dell'imputato
codice di procedura penale, art. 123
l'imputato detenuto ha facoltà di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni, dichiarazioni e richieste dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria
Le comunicazioni e le istanze trasmesse tramite il direttore dell'istituto penitenziario devono avere la stessa efficacia di quelle presentate direttamente al giudice; tale norma non consente di imporre oneri che ne limitino l'efficacia o l'accesso
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 93
Citato dal G.I.P. quale disciplina sulle modalità di trasmissione a mezzo plico; tuttavia l'applicazione pratica non può tradursi in un aggravio economico per il detenuto quando la produzione sia autorizzata e pertinente
art. 146-bis, comma 5, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Ribadisce il principio di equiparazione della sede di collegamento a distanza all'aula di udienza e la conseguente esigenza di non porre il detenuto in condizioni peggiori rispetto alla presenza fisica
Massime di principio
- La partecipazione del detenuto in videoconferenza è equiparata alla presenza in aula: non si possono imporre oneri che rendano la sua posizione processuale o economica più svantaggiata rispetto alla presenza fisica.
- Se il giudice autorizza la produzione di documenti (anche su supporto informatico) da parte di un imputato collegato da remoto, è responsabilità dell'amministrazione o dell'ufficio giudiziario garantire la modalità di trasmissione senza gravare il detenuto di spese.
- Le norme che consentono al detenuto di depositare atti tramite il direttore dell'istituto (art. 123 c.p.p.) devono essere interpretate in senso sostanzialmente garantista, evitando interpretazioni restrittive che ne limitino l'efficacia.
- I provvedimenti che pongono a carico dell'imputato spese connesse a modalità processuali determinate dall'amministrazione (es. partecipazione da remoto) sono suscettibili di annullamento per violazione dei principi di parità di trattamento e di effettività del contraddittorio.
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore eccepisca immediatamente l'illegittimità dell'onere economico e richiami la giurisprudenza che tutela l'equiparazione della partecipazione da remoto alla presenza fisica.
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