Cassazione Civile, Sentenza n. 24012/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione fondato su presunto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe assunto che le somme prelevate dal funzionario infedele (Pietro Martinato) appartenessero alla Cassa Rurale ed Artigiana, mentre, secondo il giudicato penale (sentenza penale n.17/90 e Cass. n.10373/1995), le somme appartenevano alla Banca Cattolica del Veneto; quindi la decisione avrebbe omesso di considerare i giudicati penali materiali che - secondo la ricorrente - escluderebbero le basi fattuali della sentenza civile.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la censura sollevata dalla banca non costituisca un errore di fatto revocatorio ma un errore di diritto: l'errata interpretazione o applicazione del giudicato (la "regula iuris") è assimilabile a un vizio di diritto o di sussunzione e non può essere sanata con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. Di conseguenza il ricorso è inammissibile; la Corte ha inoltre preso atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/2002, e ha escluso decisione sulle spese per la mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
Disposto applicato per valutare i presupposti della revocazione: la Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non rientri tra gli "errori di fatto" utili alla revocazione, essendo in realtà un errore di diritto/interpretazione del giudicato
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro per l'errore di fatto; la Corte ha invece escluso che la questione fosse riconducibile a errore revocatorio ai sensi di detta disposizione
Citato nella motivazione della sentenza di merito richiamata: utilizzato dalla prima decisione per argomentare la ratifica (anche implicita) dell'operato del funzionario infedele da parte della banca correntista
Richiamato per affermare che i giudicati penali possono spiegare efficacia anche nel processo civile quando gli elementi fattuali coincidono; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione dei giudicati costituisse un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio
art.13 D.P.R. n.115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
Richiamato in punto contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo pari a quello corrisposto
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" ex art. 395 n.4 c.p.c. è limitata: non può essere utilizzata per correggere errori di diritto o di interpretazione del giudicato ("regula iuris").
- La mancata valutazione o la diversa interpretazione di un giudicato penale nel processo civile può configurare un errore di diritto, non necessariamente un errore di fatto revocatorio; quindi chi intende far valere il giudicato deve valutare rimedi ordinari o impugnazioni adeguate entro i termini processuali, non la revocazione straordinaria.
- Quando si contesta operato di funzionario infedele su conti bancari, è importante dedurre tempestivamente nei gradi di merito l'efficacia probatoria e vincolante di eventuali pronunce penali e produrre documentazione che colleghi in modo chiaro i fatti e il giudicato al tema civile.
- Il principio dell'apparenza e quello della ratifica (anche implicita, ex art. 1399 c.c.) possono legittimare la banca che ha ricevuto estratti conto regolari se non ha tempestivamente contestato le anomalie; la mancata contestazione può essere valutata come assenso o ratifica.
- Prima di proporre una revocazione basata su presunti "giudicati esterni", verificare se la questione sia realmente di fatto (errore materiale, prova nuova, falsità) o invece attiene a diritto/interpretazione: la revocazione è improponibile per quest'ultimo profilo.
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