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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24014/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la ricorrente contestava la validità del contratto Irs con plurimi motivi: mancata funzione di copertura (il derivato non avrebbe neutralizzato il rischio tasso come pattuito), decorrenza iniziale non coincidente tra Irs e leasing, assenza di alea bilaterale per presunta impossibilità di rialzo dei tassi, assenza di alea razionale per mancata indicazione dei criteri di determinazione del mark to market, nullità della clausola sulle commissioni e violazione degli obblighi informativi/adeguatezza dell'operazione.

La decisione

la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato gli accertamenti del giudice del merito: con consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che l'Irs era strumento idoneo a coprire i rischi del leasing (corrispondenza tecnico-temporale tra nozionale, tassi, periodicità, durata e piani di ammortamento), che non era vero che il rialzo dei tassi fosse impossibile (si è verificato), che la commissione era esposta in modo analitico e che gli obblighi informativi e di adeguatezza erano stati assolti o comunque non dedotti tempestivamente. I motivi di nullità sono stati ritenuti inammissibili perché si fondavano su fatti non provati o nuovi non dedotti in tempo e si scontravano con gli accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    riconosce l'autonomia negoziale e il controllo sulla meritevolezza degli interessi; la Corte ha ritenuto che l'Irs, valutato ex ante nella sua funzione di copertura, non è di per sé immeritevole se idoneo a svolgere la funzione di hedging

  • determinazione Consob 26.2.1999 DI/99013791

    usata come criterio tecnico per valutare se lo strumento derivato abbia le caratteristiche degli strumenti cosiddetti di copertura; il giudice di merito ha ritenuto che l'Irs rispettasse tali criteri

  • art. 366 c.p.c.

    richiesto il necessario grado di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibili deduzioni generiche o non corredate dalla riportazione delle clausole dedotte

  • Cass. 18 luglio 2017, n. 18781 (giurisprudenza citata)

    principio richiamato: l'Irs con up front non è nullità automatica per difetto di causa; occorre verifica caso per caso dell'autonomia e della funzione delle cause aleatorie rispetto al sottostante finanziamento

  • Cass. 13 luglio 2018, n. 18724 (giurisprudenza citata)

    richiamato per affermare che la valutazione della meritevolezza va compiuta ex ante; gli esiti economici ex post non legittimano di per sé la nullità del contratto

  • Cass. sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770 (giurisprudenza citata)

    cite in relazione all'esigenza che i contratti specifichino modalità di calcolo del mark to market; tuttavia, l'accertamento concreto sulla presenza di tali specificazioni è fatto di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto, ai sensi di tale norma, dell'esistenza dei presupposti indicati (rilievo formale inserito nella motivazione della sentenza)

Massime di principio

  • I ricorsi che si fondano su contestazioni di fatto contrarie agli accertamenti del giudice del merito sono inammissibili in Cassazione: occorre che le doglianze concernano profili di diritto o siano adeguatamente specificate
  • La validità di un contratto derivato finalizzato alla copertura va valutata ex ante sulla base della sua idoneità a svolgere la funzione di hedging e della corrispondenza tecnica col sottostante (nozionale, durata, periodicità, tassi, piani di ammortamento)
  • La mancata coincidenza temporale formale tra provvedimenti tecnici (es. consegna del bene) e decorrenze contrattuali non è automaticamente causa di nullità se in fatto risulta correlazione funzionale e temporale tra i flussi finanziari dei due rapporti
  • La percezione ex post di perdite da parte del cliente non è, di per sé, indice di immeritevolezza o nullità dell'operazione; la valutazione deve basarsi su elementi ex ante e sulla ragionevole possibilità di oscillazioni dei tassi
  • Le censure per mancanza di specificazione (es. modalità di calcolo del mark to market) richiedono che la relativa contestazione sia stata proposta tempestivamente e che il giudice di merito abbia valutato il punto; altrimenti la contestazione può risultare inammissibile o nuova
  • Le clausole di costo/commissione, se esposte in modo analitico e documentato, difficilmente sono dichiarate nulle; analogamente, obblighi informativi e verifica di adeguatezza devono essere contestati e provati nei termini processuali
  • È essenziale in giudizio produrre e descrivere integralmente le clausole oggetto di doglianza: motivi generici o omissioni nella riproduzione delle pattuizioni contrattuali possono determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità
  • Il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio dal giudice di merito è determinante per accertamenti tecnici-finanziari; le risultanze tecniche ben motivate hanno forte rilievo e non sono sindacabili in sede di legittimità

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