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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24047/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da UCCMB spa (già Aspra Finance spa) in relazione alla revoca di un decreto ingiuntivo; la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'appello per mancata prova documentale delle vicende societarie e della successione processuale (fusioni e cessioni di crediti) e per produzione documentale depositata in cancelleria senza autorizzazione giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha osservato che gli appellati si erano difesi nel merito e non avevano eccepito il difetto di legittimazione ad agire, implicando così un riconoscimento tacito della legittimazione dell'appellante. Ha inoltre rilevato che l'appellante aveva già allegato nell'atto di appello le vicende di successione societaria e che, pertanto, la mancata ammissione dell'appello era ingiustificata. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Campobasso anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Limita le deduzioni istruttorie in appello; la Corte d'Appello non può ammettere documentazione nuova oltre i ristretti limiti previsti, e tali deduzioni devono essere formulate nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione e risposta.

  • art. 352 cod. proc. civ.

    Spetta al collegio decidere sull'ammissione di mezzi istruttori nella prima udienza di trattazione; la produzione in cancelleria senza autorizzazione può essere considerata inammissibile se non autorizzata secondo questa norma.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio dell'onere della prova: chi deduce un fatto (ad es. la successione nella titolarità del credito) deve provarlo; tuttavia, se il resistente non eccepisce il difetto e si difende nel merito, può configurarsi un riconoscimento implicito della legittimazione.

  • art. 111 Cost.

    Tutela del giusto processo; richiamata in relazione alla necessità di assicurare il diritto ad un processo equo e la possibilità di far valere le proprie ragioni nell'appello.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa: la Corte valuta che l'esclusione impropria di mezzi probatori o la declaratoria di inammissibilità senza consentire la prova può ledere il diritto di difesa, salvo che la parte resistente non abbia implicitamente riconosciuto la legittimazione.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998

    Riferimento alla disciplina delle cessioni di crediti in blocco (normativa bancaria): la parte che si dichiara successore per cessione deve provare l'inclusione del credito nella cessione ex art. 58; in mancanza, l'appello può essere considerato inammissibile salvo riconoscimento della controparte.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma sul motivo di cassazione: la Corte ha esaminato i motivi di diritto (violazione di norme e violazione del diritto di difesa) e li ha ritenuti fondati per cassare la decisione impugnata.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Richiamata nel ricorso come possibile vizio; concerne profili procedurali (rappresentanza o difesa tecnica). La Corte ha affrontato complessivamente i profili di legittimazione e di difesa senza ritenere sussistente un vizio tale da giustificare la sentenza impugnata.

  • art. 101 cod. proc. civ. (testo previgente)

    La Corte ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il precedente testo dell'art. 101 cod. proc. civ. per la declaratoria di inammissibilità procedendo anche senza sentire preventivamente le parti.

Massime di principio

  • Quando una società si dichiara successore nella titolarità di un credito (per fusione o per cessione in blocco) deve allegare nell'atto di impugnazione la propria legittimazione e, normalmente, fornire la prova documentale della successione; in mancanza, il giudice di merito può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Se la parte resistente non eccepisce esplicitamente il difetto di legittimazione e si difende nel merito, tale comportamento può essere interpretato come riconoscimento implicito della legittimazione dell'appellante, con conseguente improcedibilità dell'eccezione di inammissibilità.
  • La produzione documentale tardiva in cancelleria, senza preventiva autorizzazione, è soggetta a regole rigide: le deduzioni istruttorie in appello devono essere formulate negli atti di impugnazione o nella comparsa e la loro ammissione spetta al collegio in udienza.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni di rito non può impedire di esaminare il merito quando dagli atti emergano sufficiente allegazioni e la controparte non abbia contestato la legittimazione; il giudice deve valutare anche l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • In casi analoghi è prudente: (a) allegare e, se possibile, depositare i documenti che comprovano le successioni societarie e le cessioni di crediti già nell'atto di appello; (b) contestare immediatamente eventuali eccezioni di legittimazione se si intende farle valere; (c) chiedere l'ammissione preventiva di produzioni nuove seguendo le norme sull'istruzione in appello.

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