Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21841/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La vicenda origina da un'esecuzione forzata intrapresa nei confronti del ricorrente da parte del concessionario della riscossione, rispetto alla quale era stata già proposta opposizione all'esecuzione, rimasta soccombente. Successivamente, in via autonoma, il debitore ha proposto querela di falso denunciando la falsità della sottoscrizione, apparentemente a lui riferibile, apposta in calce alla notificazione dell'avviso di vendita. La domanda è stata rigettata in primo grado e in appello per difetto di prova della falsità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente, violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 115, 116, 191, 196 e 221 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non provata la falsità della firma e nel disattendere le conclusioni dei due consulenti tecnici d'ufficio nominati nel processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito della prova e del giudizio sulla falsità della sottoscrizione, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, nel giudizio di falso, l'onere di provare la falsità grava sull'attore; quindi, l'insufficienza, l'incertezza o l'ambiguità della prova legittimano il rigetto della querela. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare la falsità dell'atto grava sull'attore in querela di falso; se la prova è insufficiente, incerta o ambigua, la domanda va rigettata.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato formalmente dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché la censura è in realtà diretta contro la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecita una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non consente in cassazione di contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle consulenze tecniche, ma la Corte ribadisce che la valutazione della condivisibilità della CTU è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla consulenza tecnica, senza che la Corte riconosca una violazione idonea a superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 221 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente nel contesto della querela di falso; la Corte non ravvisa errori di diritto, ma solo una critica alla valutazione del merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il controllo sulla sufficienza della motivazione è precluso nel testo novellato; non è più consentito dedurre il semplice difetto di sufficienza motivazionale come vizio di legittimità.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso, la falsità dell'atto costituisce il fatto costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore; in mancanza di prova piena o in presenza di prova incerta, ambigua o insufficiente, la domanda va rigettata.
  • La valutazione della attendibilità delle consulenze tecniche e dell'autenticità o falsità di una sottoscrizione è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito in sede di legittimità censurare la sentenza per il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è utile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è invece ammissibile per contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.