Cassazione Civile, Ordinanza n. 33813/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Un agente aveva in precedenza ottenuto una pronuncia che dichiarava nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola del contratto di agenzia che lo obbligava ad acquistare i campionari a prezzo ridotto. In quel primo giudizio, tuttavia, il giudice aveva ritenuto che la clausola nulla avesse già avuto esecuzione e che, in mancanza di restituzione della controprestazione, l'opposizione al pagamento non potesse essere accolta, anche per evitare un indebito arricchimento, revocando il decreto ingiuntivo ma accogliendo la domanda riconvenzionale della società e operando la compensazione tra crediti e controcrediti. Successivamente l'agente aveva promosso una nuova azione per ottenere la condanna della preponente al pagamento di una somma pari al valore dei campionari indebitamente acquistati, detratto quanto ricavato dalla rivendita a terzi. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo coperta da giudicato la questione della non ripetibilità dei corrispettivi versati per i campionari e della loro compensabilità con i crediti dell'agente. Con il ricorso per cassazione l'agente ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., contestando la preclusione da giudicato, la configurabilità dell'antecedente logico necessario e l'estensione del giudicato ai punti non espressamente decisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che, tra le stesse parti e con riferimento al medesimo rapporto, il giudicato formatosi sulla precedente sentenza copriva non solo il decisum ma anche gli antecedenti logici indispensabili, cioè la questione della non ripetibilità dei corrispettivi versati per l'acquisto dei campionari e della loro compensabilità con i crediti dell'agente. Poiché una nuova pronuncia favorevole all'agente avrebbe contraddetto il contenuto sostanziale della prima decisione, la domanda era preclusa dal giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale preclude il riesame non solo di quanto espressamente deciso, ma anche delle questioni e dei punti fondamentali che costituiscono antecedente logico necessario della pronuncia passata in giudicato.
La definitività della sentenza rende incontestabili, nei limiti oggettivi del giudicato, gli accertamenti logicamente indispensabili alla decisione.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, ossia tutte le questioni che costituiscono presupposto logico-giuridico necessario della decisione passata in giudicato.
- Quando due giudizi tra le stesse parti investono il medesimo rapporto giuridico, non possono essere rimesse in discussione questioni già definite in modo incompatibile con la nuova domanda, anche se il secondo giudizio abbia petitum o finalità diverse.
- L'efficacia del giudicato si estende al giudicato implicito: sono precluse le domande o eccezioni che presuppongono l'insussistenza di un punto di diritto o di fatto già necessariamente accertato nella prima sentenza.
- In un rapporto obbligatorio di durata, il giudicato permane finché non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a modificare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
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