Cassazione Penale, Ordinanza n. 05607/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con conferma della condanna in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il primo motivo, limitatamente alla posizione di uno degli imputati, deduceva violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati non fossero sufficienti a escludere la destinazione della droga a uso personale. Il secondo motivo, riferito a entrambi, lamentava carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare non è di per sé prova decisiva dello spaccio, ma può concorrere con altri elementi a dimostrare la destinazione illecita; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato non solo la quantità della sostanza, ma anche le condizioni personali dell’imputato e le modalità dell’azione, con motivazione congrua e logica. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ribadito che la relativa motivazione può risultare anche implicitamente dalla gravità del fatto e dalla personalità negativa dell’imputato, rientrando tale valutazione nel merito e non essendo censurabile in cassazione quando adeguatamente motivata. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La detenzione di un quantitativo di stupefacente superiore al limite tabellare, pur non essendo da sola prova decisiva della destinazione allo spaccio, può concorrere con altri elementi a dimostrarne l’illecita destinazione.
È richiamato dalla difesa per sostenere l’uso personale della sostanza, ma la Corte ritiene infondata la censura alla luce degli altri elementi valorizzati nei gradi di merito.
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a)
Il superamento del limite tabellare è un indice probatorio che, insieme ad altri dati fattuali, può fondare la conclusione sulla destinazione allo spaccio.
art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nel capo di imputazione e nella sentenza di merito, senza ulteriore specificazione nel testo.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere motivato anche implicitamente mediante riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, il possesso di una quantità di droga superiore al limite tabellare non integra da solo la prova della destinazione allo spaccio, ma costituisce un indizio che, se corroborato da ulteriori elementi fattuali, può legittimare l’affermazione dell’illecita destinazione.
- La qualificazione della detenzione come destinata a uso personale o a finalità di spaccio richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, inclusi quantità, condizioni personali dell’imputato e modalità della condotta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da una motivazione sufficiente quando dalla sentenza emerga, anche implicitamente, il richiamo alla gravità oggettiva del fatto e alla personalità negativa dell’imputato.
- La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e non emergono elementi che escludano la colpa nella sua proposizione, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle Ammende.
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