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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20436/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione dell\'art. 62-bis c.p. e vizi di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il ruolo del ricorrente era stato in primo grado valutato come "marginale" e che altri procedimenti avevano riconosciuto attenuanti simili; (2) violazione dell\'art. 157 c.p. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell\'estinzione per prescrizione dei reati di detenzione e porto illegale di armi (capo b), argomentando che l\'esclusione della recidiva in appello riduce la pena ed ha fatto maturare la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la valutazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, stante il ruolo essenziale del ricorrente nell\'esecuzione dell\'agguato. Ha invece accolto il secondo motivo: l\'esclusione della recidiva in appello comporta che, ai fini della prescrizione, si considerino i soli massimi edittali previsti per i reati di detenzione e porto di armi; calcolata la prescrizione alla data della sentenza d\'appello (29/09/2020) i termini per tali reati erano ormai decorso, per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati del capo b) perché estinti per prescrizione e la relativa pena di 6 mesi di reclusione è stata eliminata. Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse motivato dai giudici di merito in relazione al ruolo concreto e rilevante del ricorrente nei fatti e pertanto non censurabile in cassazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la sentenza ricorda che il termine di prescrizione va calcolato in relazione alla pena massima applicabile effettivamente, tenendo conto dell\'esclusione di aggravanti (es. recidiva); qui, avendo i giudici di appello escluso la recidiva, i termini di prescrizione relativi ai reati di armi erano già decorso.

  • d.l. n.152/1991, conv. nella L. n.203/1991 (art. 7 e art. 8)

    Il provvedimento è richiamato per chiarire che, ai fini della prescrizione, non può essere considerata l\'aggravante di cui all\'art. 7 del decreto una volta riconosciuta l\'attenuante di cui all\'art. 8; ciò incide sul computo del termine prescrizionale.

  • legge n.895/1967 (art. 2, 4 e 7)

    Norme incriminatrici che fissano le pene per detenzione e porto di armi comuni da sparo: sono state utilizzate le massime edittali previste da queste norme per calcolare i termini di prescrizione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato: la sentenza fa riferimento alla riduzione subita sulla pena complessiva (riduzione di un terzo) ai fini della determinazione della pena eliminata per il capo b).

  • art. 416-bis c.p.

    Norma relativa all\'associazione di tipo mafioso: la sentenza di merito aveva riconosciuto circostanze o valutazioni connesse all\'art. 416-bis (e ad attenuanti collegate alla collaborazione), elemento rilevante nella determinazione della responsabilità e dell\'entità della pena.

Massime di principio

  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa ai giudici di merito e la Cassazione non sostituisce la loro ponderazione se adeguatamente motivata sui fatti concreti; le mere affermazioni alternative non sono sufficienti a rovesciare il giudizio di merito.
  • L\'esclusione della recidiva o di un\'aggravante può ridurre la pena edittale da considerare ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può determinare la maturazione della prescrizione anche se in precedenza la recidiva era stata contestata.
  • Nel calcolo della prescrizione si deve partire dalla pena massima prevista dalla norma incriminatrice così come concretamente rilevante dopo l\'esclusione o l\'applicazione di aggravanti/attenuanti rilevanti per il profilo edittale.
  • Quando la Corte di merito dichiara estinta una fattispecie per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio solo la porzione del giudicato relativa ai reati estinti; il resto della sentenza può rimanere confermato.
  • Le questioni riguardanti il comportamento del reo dopo l\'inizio della collaborazione con l\'autorità e le sue conseguenze sulle qualifiche personali (es. recidiva, attenuanti) richiedono valutazioni concrete e integrate nella motivazione per essere ritenute rilevanti.

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