Cassazione Penale, Ordinanza n. 15202/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per detenzione di circa 8 kg di marijuana, commessa a Bologna il 22 maggio 2024, già punito in primo grado con pena detentiva e pecuniaria. In appello, su impugnazione del Procuratore generale, la Corte territoriale ha confermato la pena e ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando anche che la motivazione facesse riferimento in modo ripetuto al quantitativo di stupefacente come "decisamente elevato" pur a fronte di una pena collocata nel medio edittale, nonché alla sua scelta di esercitare il diritto al silenzio; 2) violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 sul giudizio di pericolosità, per avere la Corte d'appello disposto l'espulsione senza adeguata valutazione della motivazione del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se il ragionamento sia arbitrario o manifestamente illogico; nel caso concreto la pena era stata giustificata dal notevole quantitativo di stupefacente, dalla capacità di ricavare un numero molto elevato di dosi e dal non trascurabile grado di purezza, oltre che dall'assenza di revisione critica del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la misura di sicurezza dell'espulsione era stata disposta valorizzando non solo il comportamento successivo all'arresto, ma soprattutto le modalità del fatto, la capacità di procacciarsi una quantità rilevante di droga e l'inserimento in un'attività illecita di più ampia dimensione. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
detenzione di 8 kg di marijuana
La gravità del fatto, desunta dal rilevante quantitativo di stupefacente, dal numero di dosi ricavabili e dal grado di purezza, giustifica la conferma della pena e consente di valorizzare la lesione del bene giuridico protetto, ossia la salute pubblica.
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La misura di sicurezza dell'espulsione può essere applicata a pena espiata sulla base di un giudizio di pericolosità fondato sulle modalità del fatto e sull'inserimento dell'imputato in un'attività illecita di più ampia dimensione.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a un giudizio di fatto del giudice di merito, che può escluderle con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione; la motivazione è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria.
La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, e non può essere censurata in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 10 Cost.
È richiamato solo indirettamente nel quadro della espulsione dello straniero, senza autonoma elaborazione decisoria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la quantificazione sanzionatoria risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Le circostanze attenuanti generiche costituiscono oggetto di apprezzamento di merito: il giudice può negarle facendo leva sulle ragioni prevalenti della decisione, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Il rilevante quantitativo di stupefacente, il numero di dosi ricavabili e il grado di purezza sono dati idonei a sorreggere una valutazione di particolare gravità del fatto sia ai fini della pena sia ai fini di ulteriori conseguenze sanzionatorie o di sicurezza.
- La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero può essere fondata su un giudizio di pericolosità ricavato dalle concrete modalità del traffico di droga e dall'inserimento dell'imputato in un contesto criminale non episodico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre una causa che escluda la colpa nella proposizione dell'impugnazione, l'imputato è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
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